Talvolta, a causa di angherie, liti o comunque condizioni che rendono difficile la coabitazione col coniuge, si arriva alla decisione di andarsene dalla casa coniugale e, di solito a cose fatte, sorge il dubbio sulla legittimità della scelta di abbandonare il domicilio domestico.
In effetti, l’allontanamento dalla casa coniugale è consentito dal nostro ordinamento al coniuge che abbia presentato domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.146 codice civile).
In mancanza della presentazione della suddetta domanda si rischia di incorrere nel reato di abbandono del domicilio domestico (art. 570 codice penale), che è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 200.000 a 2.000.000.
Tuttavia, perchè sussista tale reato, secondo la giurisprudenza, non è sufficiente il solo allontanamento dalla casa dove i coniugi risiedono, ma l’allontanamento deve essere ’ingiustificato’. Ciò significa che, se ricorre una giusta causa, sottrarsi alla coabitazione col coniuge non è considerato reato. In particolare, non si ritiene passibile di sanzione penale il coniuge che abbandoni il domicilio domestico per porre fine ad una convivenza divenuta insopportabile. L’esistenza della ’giusta’ causa è valutata caso per caso.
Erminia Acri-Avvocato
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