Separazione per volontà unilaterale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

9 giugno 2016



Il venir meno dell'amore per il coniuge giustifica la separazione?



La separazione personale dei coniugi è quell’istituto, disciplinato da norme contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e da norme speciali, che non pone fine al matrimonio, né determina il venir meno della condizione di coniuge, ma sospende alcuni effetti propri del matrimonio.


In particolare, a seguito della separazione, si scioglie la comunione legale dei beni, risultano sospesi gli obblighi di fedeltà, di coabitazione e di collaborazione. Permangono, invece, il dovere di mantenere il coniuge economicamente più debole, ed il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli. Permane il diritto di successione ereditaria, salvo che nei confronti del coniuge superstite cui sia stata addebitata la separazione. In tal caso, infatti, spetta solo un assegno alimentare vitalizio a condizione che già si godesse, a carico del coniuge deceduto, di un assegno alimentare, perchè in stato di bisogno.


Secondo la norma dell’art. 151 codice civile, la separazione può essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi quando, anche indipendentemente dalla loro volontà, si verificano “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.”


L’intollerabilità della prosecuzione della convivenza deve essere valutata sia in base al valore oggettivo dei fatti che supportano la richiesta di separazione, sia tenendo conto della condizione psicologica del coniuge che se ne lamenta al fine di ottenere la pronuncia di separazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3356/2007 e n.21099/2007, evidenziando che l’"intollerabilità" costituisce un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi; sicchè, pur dovendo, ai sensi del citato art.151 codice civile, la separazione dei coniugi trovare giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Nel pronunciare la separazione occorre verificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza, pure a prescindere da elementi di addebitabilità a carico dell’altro.


In sostanza, quindi, può essere chiesta la separazione, anche da uno soltanto dei coniugi, quando la prosecuzione della convivenza sia diventata intollerabile per il venir meno dell’affectio maritalis, ossia dell’amore per l’altro coniuge.




Bibliografia:

- Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6° ed., Padova, 2014

- Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013




Erminia Acri-Avvocato

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