“Buongiorno,
sono una persona dimessa dall’Ospedale da poco, con problemi motori e
non solo, Abito in una palazzina di 6 unità con parcheggi
insufficienti. Purtroppo il ns, vicino che ha una Station Vagon
occupa l’accesso davanti alle mie scale, pur potendo tranquillamente
posteggiare nello spazio accanto ed ogni volta che mia moglie mi deve
accompagnare in Ospedale dobbiamo pregarlo di lasciare libero il ns.
accesso. Ho cercato di spiegargli il problema civilmente, ma ancora
oggi l’auto era parcheggiata di traverso, occupando due posti auto.
Ho letto che una persona con problemi motori dovrebbe avere la
possibilità del parcheggio davanti a casa per potervi accedere
con maggiore facilità. Inoltre può provvedere
all’installazione di ringhiere o gradini per facilitarne l’accesso.
E’ in corso la domanda di invalidità civile.
Vorrei
sapere se posso ottenere il posto auto davanti a casa, tenendo
presente che non c’è alcun posto auto assegnato.
Il
condomino di cui all’oggetto mi ha risposto che lui parcheggia nello
stesso posto da 30 anni e non ha nessuna intenzione di cambiare posto
auto.
Come
comportarmi? Grazie”
Per
gli edifici realizzati o ristrutturati a partire dall’11 agosto
1989, è espressamente previsto dal DM n. 236/1989 che "Nelle
aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non
inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio
di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono
ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze
dell’accesso dell’edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la
manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni
condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono,
preferibilmente, dotati di copertura".
In
tutti gli altri casi però, compreso quello esposto dal lettore
(l’edificio, in base alla descrizione, dovrebbe essere di epoca
precedente ad agosto 1989), in cui ci sono parcheggi insufficienti e
manca una regolamentazione dell’uso dell’area comune, i
singoli condomini che usano un’auto a servizio di una persona
con problemi motori (in possesso dello speciale contrassegno) hanno
diritto ad ottenere, nell’ambito del cortile condominiale, un posto
auto riservato nella posizione più vicina all’ingresso
nello stabile condominiale. Ciò in virtù del diritto
inviolabile ad una normale vita di relazione (art. 2 Costituzione) e
al diritto alla salute (inteso anche come interesse del singolo e
della collettività alla eliminazione delle discriminazioni
dipendenti dalle situazioni invalidanti) tutelato dall’art. 32
della Costituzione, dei principi di cui dalla normativa
antidiscriminatoria introdotti dalla Legge n.67/2007 e dalla
Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità che
impongono l’adozione di misure di accomodamento ragionevole
nelle situazione in cui ciò occorra per evitare che una
persona con disabilità sia limitata nell’esercizio dei
suoi diritti.
Pertanto,
nel caso prospettato, il condomino può richiedere al
condominio di riservargli un posto auto del cortile condominiale, in
posizione vicina all’ingresso, fino a quando permangono le sue
condizioni di invalidità.
Erminia
Acri-Avvocato
|