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Il diritto alla cancellazione del soggetto protestato
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

4 settembre 2001

Qualche indicazione sulle nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

 

PROTESTI CAMBIARI: IL ‘DIRITTO’ ALLA CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO PROTESTATO

 

Nel nostro Paese sono moltissime (circa 12 milioni) le persone che hanno subito, per vari motivi, protesti e che, trattandosi prevalentemente di imprenditori, sono costrette a rimanere economicamente inoperose se non addirittura a cadere nelle mani degli usurai, oltre a dover sopportare il disonore sociale derivante dalla condizione di protestato.

Peraltro, in base all’originaria disciplina, l’elenco dei protesti per mancato pagamento era trasmesso al Tribunale in due copie, una delle quali, poi, perveniva, a cura del Presidente del Tribunale, alla camera di commercio per la pubblicazione nel Bollettino dei protesti (legge 12 febbraio 1955 n.77). Il debitore che avesse eseguito il pagamento nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto poteva ottenere la cancellazione del protesto mediante apposita istanza al Presidente del Tribunale (legge 12 giugno 1973 n.349).

Nel corso degli anni, grazie soprattutto all’opera di sensibilizzazione svolta dallo SNARP (sindacato nazionale antiusura e riabilitazione protestati) il legislatore è intervenuto in questa materia con modifiche che hanno reso possibile la riabilitazione dei soggetti protestati e la cancellazione dei protesti in tempi ragionevoli e con procedure semplici.

In particolare, la legge n.108/96 (la c.d. legge antiusura), all’art.17 prevede che il debitore protestato, trascorso un anno dal levato protesto, se ha adempiuto all’obbligazione per cui è stato levato il protesto e non ha subito ulteriori protesti, ha diritto di ottenere la riabilitazione mediante ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stato levato il protesto. Nel caso in cui la riabilitazione sia negata, il debitore, entro dieci giorni, può proporre reclamo alla Corte d’Appello.

Effetto della riabilitazione è che il protesto si considera come mai avvenuto, ed il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati attinenti al protesto anche dal registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio -introdotto dalla legge 18 agosto 2000 n.235 -, mediante apposita istanza da presentare, unitamente al provvedimento di riabilitazione, al Presidente della camera di commercio.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 18 agosto 2000 n.235, alla pubblicazione dei protesti cambiari provvedono soltanto le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, mediante un registro informatico che garantisce una completa e tempestiva informazione su tutto il territorio nazionale.

La più rilevante innovazione apportata dalla L.235/2000 è rappresentata dalla possibilità per il debitore protestato di chiedere direttamente alla camera di commercio la cancellazione del proprio nome dal registro informatico, qualora abbia pagato la cambiale protestata entro 12 mesi dalla levata del protesto, con gli interessi maturati e le spese sostenute per il protesto e per l’eventuale processo esecutivo. Mentre, se il pagamento è eseguito dopo quel termine, il debitore può ottenerne l’annotazione sul registro informatico. Mediante la stessa istanza può essere chiesta la cancellazione qualora il protesto sia stato levato per errore o in modo illegittimo.

La cancellazione è disposta dal Presidente della camera di commercio e per effetto di essa il protesto si considera come mai avvenuto.

Nel caso di rigetto della richiesta o di mancata decisione sulla stessa l’interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace del suo luogo di residenza.

Erminia Acri

Avvocato

 

 

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