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L’Ordinamento Giuridico e l’Espiazione della Pena.
di Giuseppe Chiaia  ( peppinochiaia@libero.it )

10 novembre 2003





In mezzo: l'Essere Umano detenuto.


All’articolo 27, la nostra Costituzione sancisce due grandi principi di civiltà giuridica:

  1. che la pena consista in trattamenti umanitari ;
  2. che l’espiazione della pena si concluda con il recupero del condannato e la sua conseguente rieducazione alla convivenza sociale.

 

Allora ci si domanda: come si concilia un’espiazione che preveda la pena dell’ergastolo con i suddetti principi ?

Vero è che l’umanizzazione della repressione penale deve avere come presupposto non solo strutture carcerarie ove l’afflizione della pena e la conseguente restrizione della libertà tengano conto della dignità delle persone, ma deve, vieppiù, attuarsi quella riforma carceraria, ancora oggi, disattesa e rinviata "sine die" fin da quando è entrata in vigore la nostra Costituzione.

La forzata promiscuità, l’affollamento delle celle, quell’inerzia fisica che provoca un’inarrestabile atrofia della ragione, quel disimpegno mortale della volontà verso qualsiasi forma di interesse culturale, e/o fabrile, diventano, tutte queste negatività, la ragione prima di quell’abbrutimento che sfocia, spesso, nelle violenze sanguinarie e in forme di proteste pericolose, all’interno degli istituti di pena.

E’ evidente che il giudice costituzionale - nella visione punitiva della legge penale, da lui sancita all’articolo 27 - non ha voluto né attenuare le finalità della pena, né ha voluto esprimere interpretazioni dottrinarie, né, tantomeno, negare i presupposti della condanna penale, quanto ai loro effetti, ma, nel garantire la difesa della società contro ogni forma delinquenziale, ha voluto richiamare uno dei principi umanitari più elevati che sono alla base della civiltà giuridica occidentale, e cioè che la pena, va sì espiata, ma che tenda "anche" alla rieducazione del condannato.

Ecco perché la condanna all’ergastolo, quella comminata col termine "fine pena mai" diventa un rigore inutilmente punitivo, accentua l’abbrutimento della mente e dell’animo, e finisce per non riscuotere più quell’effetto intimidatorio da parte del condannato, sul quale non potrà mai svolgersi quell’opera di rieducazione e di acculturamento, che possano consentirgli una valida ripresa del confronto con la società, una volta espiata la condanna.

Anche all’interno di un penitenziario si può godere della libertà, di quella che è delizia della mente, che è conforto dell’animo: parlo degli studi, dai più elementari fino a quelli universitari, quegli studi che alleviarono le ultime ore di Socrate, dopo aver bevuto la cicuta della morte; quegli studi che si compendiano in quel meraviglioso testamento spirituale del grande filosofo e politico Severino Boezio, costituito dal "De consolatione philosophiae" e che gli addolcirono l’ingiusto carcere e l’ancor più ingiusta morte nelle prigioni del re Ostrogoto Teodorico (480-524 d.C. ); quegli studi che sorressero Tommaso Campanella nella ventennale ed inquisitoria condanna; quegli studi che ancora oggi aiutano giovani e non più giovani ad uscire dalla terribile sofferenza che la vita penitenziaria loro riserva, per un bisogno di dignità, per riconquistare una fiducia perduta lungo la strada della violenza, per poter non morire due volte nelle grigie angustie di pochi metri quadrati, assaliti dall’accidia e dall’abuilìa di giorni interminabili nei quali si spegne ogni anelito di vita.

Se fosse vissuto ai giorni nostri il profetico Cesare Beccaria, avrebbe certamente tuonato anche contro l’ergastolo che è pena disumana che nuoce più alla nostra società che la promulga che non al reo che la subisce.

 

Giuseppe Chiaia ( preside )

 

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