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Piccoli Grandi Guai sul Fronte delle Bollette:
di Maria Cipparrone&Laura Trocino  ( info@lastradaweb.it )

28 giugno 2003

Qualche informazione utile per sapere come "difendersi".


A chi non è mai capitato di "fare i conti" con le bollette del gas, della luce, del telefono?...A tal proposito, vanno considerati alcuni aspetti fondamentali.

E’ importante, innanzitutto stabilire quali siano i termini per il pagamento.

Una delibera dell’Autorità per l’energia e il gas ha stabilito che il suddetto termine deve essere di almeno 20 giorni dalla data di emissione della bolletta. A questo punto possono verificarsi due situazioni:

  • che l’utente paghi in ritardo;
  • che il pagamento venga effettuato in tempo utile, ma l’accredito venga ritardato dalla Posta o dalla banca.

Nel primo caso, l’utente dovrà pagare i c.d. interessi di mora, che sono calcolati in percentuale diversa, a seconda del tipo di bolletta. Per quel che riguarda, inoltre, le bollette dell’acqua, di solito, i suddetti interessi variano in relazione all’azienda e al Comune.

Nella seconda ipotesi, invece, il consumatore non avrà nulla da pagare, visto che il ritardo non è dipeso da lui.

Con riferimento, in particolare, alla bolletta del gas, rileva anche un altro aspetto: la lettura del contatore.

Questa deve avvenire almeno una volta all’anno se si consuma gas fino a 500 metri cubi (di solito corrispondenti ad un utilizzo di gas solo per cucina e scaldabagno).

Per consumi superiori, la lettura dovrà effettuarsi almeno ogni 6 mesi.

Inoltre, con le medesime scadenze, dovrà essere inviata la c.d. bolletta di conguaglio.

In base ad una decisione dell’Autorità dell’energia, se il contatore non viene letto rispettando i tempi suprecisati, l’utente ha diritto ad un indennizzo di €25 che deve essere contabilizzato nella bolletta.

Infine, in base alla legge sull’Iva del 1972, non possono essere addebitati all’utente costi per l’emissione e l’invio della fattura. Quindi, anche delle bollette della luce, dell’acqua e del gas. Successivamente, un decreto ha previsto la medesima disposizione anche per le bollette del telefono.

Questa previsione comporterebbe un diritto del consumatore al risarcimento nel caso abbia dovuto subìre i suddetti costi per cui, in caso di rifiuto al rimborso da parte delle aziende telefoniche, ci si potrebbe rivolgere al giudice di pace...ma, vista l’esiguità delle somme in ballo, si consiglia di valutare se ne valga veramente la pena.

 

 

 

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