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Tempo di feste e di viaggi
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

19 dicembre 2002

Informazioni utili per Consumatori itineranti


In un periodo di possibili spostamenti, una panoramica di informazioni sulle forme di tutela previste per il consumatore, in relazione ai vari mezzi di trasporto, può risultare utile e vantaggiosa. Buon Viaggio a tutti!

Treni.

Con riferimento al rimborso del biglietto per ritardo e alla differenza tra rimborso e bonus, si rinvia all’articolo "...E se il treno viene soppresso o fa ritardo?", contenuto nell’archivio della stessa rubrica.

In relazione, invece, ai termini entro cui richiedere il bonus, le FFSS hanno, di recente, introdotto delle modifiche, rispetto al passato.

La richiesta del bonus, infatti, deve essere effettuata entro 30 gg. (non più 15), dal giorno in cui è stato utilizzato il biglietto. Tale termine concede maggiori possibilità al consumatore.

Le Ferrovie devono rilasciare il bonus:

  1. entro 15 gg. dalla richiesta, se si tratta di un treno Eurostar;
  2. entro 30 gg. in caso di Intercity.

La richiesta può essere effettuata in due modi:

a) Mediante apposita busta (reperibile presso la biglietteria o l’ufficio informazioni della stazione), nella quale bisognerà inserire gli originali dei titoli di viaggio (cioè il biglietto e la prenotazione); essa andrà compilata e imbucata nell’apposita cassetta all’ interno della stazione di arrivo;

b) Inviando i titoli di viaggio, sempre in originale, mediante posta ordinaria.

A tal proposito, poichè le Ferrovie richiedono gli originali del biglietto e della prenotazione, conviene conservarne una copia per eventuali contestazioni, nel caso in cui vadano persi gli originali inviati.

Riguardo allo smarrimento o al danneggiamento dei bagagli, le Ferrovie rispondono soltanto nell’ipotesi in cui essi siano conseguenza di sinistro imputabile alle stesse Ferrovie.

In caso di furto, invece, le FFSS ne rispondono solo nei casi in cui il viaggiatore sia costretto a depositare i bagagli al di fuori del suo campo visivo (come nei treni Eurostar).

Aerei.

In caso di ritardo nella partenza e/o arrivo del volo prenotato, la compagnia aerea può essere citata in giudizio per inadempimento contrattuale, considerato che tra passeggero e compagnia sorge, sin dal momento in cui si acquista il biglietto, un rapporto di tipo contrattuale (contratto di trasporto), ai sensi dello art. 1678 Codice Civile.

Il consumatore potrà chiedere la parziale restituzione dell’ importo pagato per il biglietto, nonché il risarcimento dell’ eventuale danno subìto per via del ritardo, in questo caso da provare. La compagnia sarà ritenuta responsabile se non prova di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno.

Le clausole con cui la compagnia tentasse di escludere la propria responsabilità, sarebbero da considerarsi vessatorie, e pertanto inefficaci, ai sensi degli artt. 1469 bis e seguenti del Codice Civile.

Per il caso di overbooking, ossia di sovraprenotazione aerea, e di smarrimento dei bagagli, si rinvia ai rispettivi articoli " Overbooking: i diritti del consumatore" e "Che fare se, al ritorno dalle vacanze, la valigia risulta smarrita in volo?", inseriti entrambi nell’ archivio della stessa rubrica.

Navi/Traghetti.

Per quel che riguarda il ritardo, non è previsto alcun rimborso.

Se, invece, si smarriscono i bagagli bisogna distinguere tra viaggi nazionali e internazionali.

Nel primo caso, si può ottenere, per i bagagli registrati (se non assicurati), un risarcimento di € 6 per ogni Kg. Se i bagagli non sono registrati, non è possibile in linea generale ottenere un risarcimento, salvo che non si provi che lo smarrimento è imputabile alla compagnia.

Se si tratta di viaggi internazionali, in base alla Convenzione di Bruxelles del 1967, è previsto un risarcimento massimo di 10.000 franchi oro, pari a ca. 25.000 Euro, sempre se si prova che lo smarrimento è imputabile alla compagnia.

Autobus.

Per i ritardi non è previsto alcun rimborso.

In riferimento ai bagagli, è l’azienda che, al fine di evitare il risarcimento, deve fornire la prova di non essere responsabile del danno.

 

Maria Cipparrone ( avvocato )


quest’articolo è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Laura Trocino

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