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di Giorgio Marchese  ( direttore@lastradaweb.it )

6 luglio 2012



Altra Psicologia: quando l'informazione è "parziale". E menzognera.


 

Il 29.06.2012 sul sito di Altra Psicologia, compariva un articolo di commento dal titolo: doppio colpo di mazza per i formatori di counselor.

Questa diatriba indiscriminata, alimentata da Altra Psicologia (tra l’altro, in maniera non correttamente esposta e documentata) contro il mondo del Counseling, pare, non conosca soste. Eppure, in più di un’occasione, il sottoscritto ha dimostrato la scarsa consistenza delle motivazioni del gruppo che si è rivestito del compito di "Informazione, Promozione e Tutela della Psicologia". E loro insistono. Se gli sta bene rimediare altre brutte figure!

Questi sono alcuni dei passaggi salienti.

Sarà che gli stava stretto il concetto di Deontologia, che mette un limite al lucro che si può ottenere dalla formazione degli impiegati del catasto alla ricerca di un lavoro diverso e più intrigante e dei panettieri sensibili e stanchi di svegliarsi così presto la mattina.

Sarà che sembrava tanto un’idea luminosa quella di usare un nome inglese per "proteggersi" dal legislatore cattivo che ha voluto - con la legge istitutiva della professione di Psicologo, la 56/89 - riservare a chi avesse una laurea specialistica la cura della psiche umana.

Insomma, sarà come sarà, quelli di Zerbetto & Co (ossia una parte del gruppo docente della scuola CSTG), che proprio ai corsi di counseling aperti a tutti non ci volevano rinunciare, "Ci hanno provato".

Così, si sono dapprima scagliati contro la Carta Etica, iniziativa dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) che partiva proprio dalla fucina AltraPsicologia e dal recepimento di centinaia di anomalie segnalate da studenti delle Scuole di Psicoterapia.

Nulla di straordinario, in fondo, solo che la Carta Etica riprende il Codice Deontologico degli Psicologi, ricordando che esiste un articolo - il 21 - che vieta di insegnare tecniche psicologiche a chi Psicologo non è. Banale, tranne per chi della trasgressione alla deontologia ha fatto un mestiere.

Salvo che il giudice di primo grado, invece di salvare gli interessi personali dei ricorrenti è entrato nel merito della questione e ha ragionato di diritto alla salute, della fede pubblica, della funzione di garanzia dell’interesse collettivo che ha la legge istitutiva della professione di Psicologo, concludendo, con una precisione e una chiarezza senza precedenti: "... poiché l’art. 1.1 della legge 56/89 stabilisce che ‘la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento...’ l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico tutelano direttamente, prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo.

Quindi, secondo il giudice, si ha addirittura l’obbligo di agire contro questo scempio della fiducia pubblica costituito dai corsi di counseling aperti a tutti, corsi che aggirano gli obblighi di legge per la formazione di chi vorrebbe effettuare un intervento che è Psicologico eccome, comunque lo si chiami.

Il giudice di secondo grado, in Corte d’Appello, non è neppure entrato nel merito, accogliendo l’eccezione riguardante la "legittimazione attiva", che è un pò come dire: ma che vuoi? Nessun diritto è stato violato, il Codice Deontologico è sempre lì ed è sempre valido. Se non lo vuoi seguire, padronissimo, come lo sei di passare al semaforo rosso: lo fai, ma se ti pizzicano ti becchi la sacrosanta sanzione che ti meriti e te ne stai muto.

Valutiamoli, come al solito.

Cara Altra Psicologia, come ben sapete, in base alla legge 56/89, la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

In merito all’Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

 

Il Counselor (almeno, come già vi ho specificato, secondo l’intendimento che applico, insieme ai miei collaboratori), interviene per aiutare un individuo in difficoltà a capire quale senso compiuto dare alla propria esistenza, in termini di realizzazione e di costruzione della dignità, anche quando ci si trova a dover affrontare momenti difficili come il fine vita.

La Psicologia (secondo quello che dice la Legge) è una scienza che si occupa di studiare ed intervenire su quelli che oggi definiamo "i processi di organizzazione di un sistema di riferimento". Per "sistema", possiamo intendere una singola persona, una coppia, una famiglia, un gruppo fino ad includere organismi sociali e comunità. Lo psicologo interviene su tali processi di organizzazione sistemica per:

  • Ristabilire un normale funzionamento del sistema
  • Attivare la remissione di problemi, psicopatologie e sintomi specifici o per prevenire l’insorgenza o la cronicizzazione di un disturbo.

Insomma, non mi sembra difficile capire che un conto è la Clinica, un altro paio di maniche è la Normalità non correttamente espressa. A questa conclusione giungerebbero, anche gli "impiegati del catasto alla ricerca di un lavoro diverso e più intrigante e i panettieri sensibili e stanchi di svegliarsi così presto la mattina" (come voi avete definito il target dei corsisti Counselor).

Mi chiedo, a questo punto, come mai non contestiate l’opera dei dottori in Scienze dei Servizi Sociali (quelli che, una volta, erano gli Assistenti Sociali)!

Infatti, secondo Legge, l’assistente sociale, è un professionista che opera in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

È vero che esiste una legge (la 56/89) che ha regolamentato sia il mondo della Psicologia che quello della Psicoterapia (evitando, in tal modo, il libero, dissennato, arbitrio che regnava nel sottobosco di psicoterapeuti autoproclamatisi tali, in assenza di normative specifiche) ma, al tempo stesso, sempre per Legge, il dovere del Medico (da molto prima che nascesse la facoltà di Psicologia) prevede:

la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Aprite bene le orecchie, prego: come la mettiamo, di fronte a queste realtà?

Ma prima di rispondere, sempre che abbiate argomenti adeguati ad un corretto contraddittorio, provate a riflettere su quanto viene stabilito, per legge, circa i compiti che la Scuola di questo Stato, deve assolvere.

Dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria.

"In continuità con la famiglia, la scuola Primaria insegna a tutti i fanciulli l’alfabeto della integrazione affettiva della personalità e pone le basi per una immagine realistica, ma positiva di sé, in grado di valorizzare come potenzialità personale anche ciò che, in determinati contesti di vita, può apparire e magari è un’oggettiva limitazione".

E ancora.

Il compito della Scuola non è solo quello di istruire, ma anche quello di formare ed educare. I nuovi compiti della scuola rispondono alle esigenze della società attuale alla vigilia del terzo millennio:


-  l’educazione sessuale, poiché le continue sollecitazioni dei mass-media, la dilagante pornografia, l’abbattimento di molti tabù, la modificazione dei costumi concorrono a far emergere anticipatamente nel bambino molte problematiche che l’educatore è chiamato ad affrontare;

- l’educazione alla salute e alla prevenzione, che prevede interventi informativi ed educativi riguardo ai danni provocati dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’uso di sostanze stupefacenti e dalle patologie correlate, con particolare riferimento alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Anche l’educazione alimentare concorre al costituirsi di un concetto più completo della salute psico-fisica dell’uomo.


Partendo dalla definizione espressa dall’OMS (e non potremmo fare altrimenti!) il concetto di Salute, viene individuato come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia". Guarda caso, proprio ciò che la Scuola si propone fra i suoi punti di interazione con gli allievi.

E allora, che facciamo?

Suggerirei una delazione al buon Mario Monti, così che, abolendo l’attività della Scuola Italiana (per manifesto abuso della professione di Psicologo), avrà risolto (e velocemente) il problema del taglio relativo al 10% del personale statale!

E adesso entriamo nel merito della sbandierata sconfitta che, secondo voi, il Giudice avrebbe decretato nei confronti dei formatori di Counselor.

La vicenda trae origine dal ricorso al Tribunale di Milano (giudizio n.r.g.18250/2011) presentato da CSTG - Centro Studi di Terapia della Gestalt (ente che svolge sia corsi destinati a psicologi sia corsi destinati a persone che non svolgono e non sono destinate a svolgere la professione di psicologo o psicoterapeuta), da alcuni psicologi professionisti impegnati in attività didattiche presso il CSTG o comunque in corsi rivolti a persone non destinate ad accedere alla professione di psicologo o psicoterapeuta, dall’Associazione SHINUI - Centro di Consulenza sulla Relazione (ente che svolge corsi di mediazione familiare e di counseling), dal Mo.P.I.-Movimento psicologi indipendenti, con l’intervento del Comitato dei Counselors della Lombardia e di Assocounseling, per ottenere l’annullamento delle deliberazioni dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 30 settembre 2010 n. 257 e 28 ottobre 2010 n. 304, nella parte in cui si riferiscono all’applicabilità dell’art. 21 del Codice deontologico in sede disciplinare, prevedendone "la piena applicabilità in sede disciplinare" per le "gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione........considerata la necessità di sottolineare i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi".

Come già riportato, lart. 21 del Codice deontologico così recita: "lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche". Questa disposizione, come sottolineato dai ricorrenti, ha avuto un’applicazione assai circoscritta, in virtù della circolare esplicativa, che chiarisce i limiti del divieto, adottata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi il 16/05/1998 nella prospettiva di provvedere a modificare il dettato dello stesso art. 21, come da impegno assunto con l’Antitrust-Autorità garante della concorrenza e del mercato.

All’Antitrust, infatti, in data 11/11/1997, era stata presentata una denuncia, ad iniziativa del Mo.P.I., rispetto all’introduzione della disposizione di cui all’art.21 nel Codice Deontologico, perchè diretta "a determinare ingiustificate restrizioni all’accesso al mercato della formazione nelle materie psicologiche a tutta la categoria", con violazione della Legge n.287/90, che tutela la libera concorrenza di mercato. Con nota del 22/06/1998, l’Antitrust aveva così risposto: "l’Autorità ha ritenuto che l’Art.21 potrebbe introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova alcun sostegno in disposizioni legislative. Pertanto, è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli Psicologi il testo di una circolare esplicativa, che sarà inviata ai Consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici, la cui conoscenza da parte del pubblico potrebbe inficiarne la validità, o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla diffusione di conoscenze teoriche." Il Consiglio Nazionale provvedeva ad inviare ai Consigli regionali la circolare esplicativa concordata, senza, però, poi intervenire sul testo dell’art.21, ad oggi, non modificato.

Nel menzionato giudizio, i ricorrenti, con ampie motivazioni, hanno contestato la legittimità dell’interpretazione dell’art.21 risultante dalle delibere impugnate perchè lo psicologo professionista verrebbe sanzionato non solo quando permetta o fornisca aiuto affinchè soggetti non abilitati si applichino a tracciare "profili psicologici" o a somministrare "tesi" o a svolgere "colloqui psicologici"; ma verrebbe sanzionato anche ove si limiti ad "insegnare" conoscenze e sapere acquisito in funzione dell’esercizio professionale a chi non sia psicologo professionista né sia destinato a diventarlo, per l’utilità dell’acquisizione di conoscenze scientifiche e tecniche della psicologia in funzione di un arricchimento culturale o dell’esercizio di altre e differenti professioni.

Il Tribunale di Milano ha definito il giudizio con sentenza n.10289/2011 dichiarando la carenza di legittimazione attiva (ossia di titolarità del diritto sottoposto al giudizio) dei ricorrenti non iscritti all’Albo degli psicologi della Lombardia (quindi anche del Centro Studi di Terapia della Gestalt-CSTG, dell’Associazione SHINUI - Centro di Consulenza sulla Relazione, del Mo.P.I.-Movimento psicologi indipendenti) nonchè delle associazioni intervenute perchè ritenuti privi di un interesse all’impugnazione di delibere che, ove applicate, avrebbero conseguenze solo nei confronti degli psicologi professionisti iscritti all’Ordine lombardo, e rigettando il ricorso in base all’assunto che le delibere impugnate si limitano ad enunciazioni di principio che ribadiscono l’esigenza di una regola deontologica che impedisca l’insegnamento dell’uso degli strumenti tipici della professione dello psicologo ad altri soggetti.

Ciò vuol dire che la sentenza si limita ad affermare la legittimità dell’uso dello strumento disciplinare nei confronti di psicologi che insegnino ad estranei alla professione l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento propri dell’attività degli psicologi e degli psicoterapeuti.

Cara signori di Altra Psicologia, l’esempio del semaforo rosso non può essere posto per come lo avete proposto, dal momento che non avete capito la sentenza. In realtà, ci si è limitati a dire che hanno sbagliato a ricorrere contestando il fatto che la Legge proibisca di passare con il semaforo rosso. Avrebbero dovuto, semmai contestare la sanzione eventualmente comminata. E, comunque, anche in questo caso, i ricorrenti avrebbero dovuto essere esclusivamente psicologi e iscritti nell’albo della Lombardia.

Nella stessa sentenza, alla fine, si fa riferimento alla necessità di mantenere uno "spartiacque tra atti tipici della professione ed atti riferibili a tutti". Quindi, al di là dei commenti, più o meno rispondenti alla realtà, su tale decisione giudiziaria, è opportuno considerare il seguente aspetto importante: è necessario ed indispensabile definire quali attività devono intendersi riservate agli psicologi e quali possono essere svolte anche da persone che non sono psicologi, considerando che la risposta non è agevole ed immediata stante la definizione generica fornita dalla legge n.56 del 18 febbraio 1989- Ordinamento della professione di psicologo, secondo cui "La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito"(art.1).

Cari signori di Altra Psicologia, voi, testualmente, scrivete: "Quindi, secondo il giudice, si ha addirittura l’obbligo di agire contro questo scempio della fiducia pubblica costituito dai corsi di counseling aperti a tutti, corsi che aggirano gli obblighi di legge per la formazione di chi vorrebbe effettuare un intervento che è Psicologico eccome, comunque lo si chiami".

Qui si parla di stabilire i confini fra ciò che è di pertinenza esclusiva dello Psicologo (fatta salva la libertà di azione del Medico, ovviamente) e ciò che, invece, non lo è. Il resto, da quale meandro della vostra fantasia interpretativa lo avete tirato fuori? Se di scempio si deve parlare, quello è stato commesso, a carico della capacità logico deduttiva, nella lettura di una sentenza. Da parte vostra.

Avverso la sentenza n.10289/2011 del Tribunale di Milano è stato proposto appello dal Centro Studi di Terapia della Gestalt-CSTG, dal Mo.P.I. e da alcuni degli psicologi professionisti già ricorrenti in primo grado. Sono intervenuti il Comitato dei Counselors della Lombardia ed Assocounseling.

In particolare, gli appellanti hanno posto all’evidenza del giudicante come "la formulazione dell’art.21 va ben oltre l’esigenza di tutelare l’affidamento degli utenti, prevenendo fenomeni di esercizio abusivo della professione... e si traduce in un pesante e pervasivo limite alla libertà di insegnamento (di cui all’art. 33 cost.) e all’esercizio di quella attività didattica in ambito psicologico che lo stesso art.1 della l. n.56 del 1989 include tra le attività tipiche della professione, senza peraltro specificare a quali soggetti tale attività debba rivolgersi. "

La Corte d’Appello ha definito il giudizio con la sentenza n.58/2012, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.10289/2011, dichiarando la carenza di legittimazione attiva degli appellanti e delle associazioni intervenute nel giudizio di appello in base all’assunto che non è risultato che le delibere impugnate fossero indirizzate nei confronti degli appellanti nè che li avessero coinvolti direttamente con l’applicazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari. Inoltre, si è ritenuto mancante anche l’interesse ad agire, che consiste dell’interesse ad ottenere, tramite l’azione giudiziaria, un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.

L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, diretto a risolvere una specifica e concreta controversia. Nel caso esaminato la Corte d’Appello ha ritenuto non ravvisabili gli elementi della concretezza e dell’attualità poichè le possibili ripercussioni e sanzioni che potrebbero derivare dall’applicazione delle delibere contestate sono meramente eventuali. A pag. 9 della sentenza si precisa: "la circostanza che con le delibere impugnate il Consiglio dell’Ordine non ha elevato sanzioni nei confronti di alcuno degli iscritti evidenzia come nessuna controversia sia, allo stato, insorta tra le parti, tale da giustificare l’interesse ad adire l’autorità giudiziaria, al fine di ottenere un provvedimento utilmente apprezzabile".

Cari signori di Altra Psicologia, voi avete parlato di una multa da 17.000 Euro..,

La Corte d’Appello, altresì, ha condannato "gli appellanti e gli intervenuti, in solido tra loro, a rifondere al Consiglio dell’Ordine degli Psicologici della Lombardia le spese del grado che liquida complessivamente in euro 7.501,50 (euro 654,00 diritti, euro 6.847,50 onorari) oltre le spese generali secondo tariffa e gli accessori fiscali e previdenziali come per legge" . Ciò non per comminare alcuna multa, ma in virtù della disposizione di cui all’art.91 codice di procedura civile secondo cui "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa....."

E continua, Altra Psicologia...

E, come non bastasse, quasi in contemporanea ecco il secondo colpo di mazza: qualche giorno fa è comparsa in Parlamento una interrogazione parlamentare che pone (finalmente) la questione di cosa sia il Counseling se non Psicologia

Cara Altra Psicologia, a parte il fatto che il primo colpo di mazza danneggia, paradossalmente proprio i vostri colleghi psicologi, che finiranno col perdere un’occasione di lavoro non solo nei corsi di Counseling ma anche nelle Università e negli Istituti di Istruzione Secondaria (laddove si insegna Psicologia ai non psicologi), in merito a questo secondo presunto "affondo", è indispensabile chiarirci sul significato di "interrogazione parlamentare" che, nella realtà parlamentare italiana, lascia il tempo che trova!

L’interrogazione parlamentare è la domanda che uno o più parlamentari rivolgono al Governo nel suo complesso, o a un singolo Ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto (o di una notizia) e sui provvedimenti che il Governo intende adottare o ha già adottato in merito. La domanda viene formulata per iscritto e la risposta del Ministro interpellato potrà essere in forma scritta o orale secondo quanto richiesto dal parlamentare interrogante che indica pure se intende ottenere risposta in Commissione o in Aula.

Il Governo ha la facoltà di non rispondere alla singola interrogazione indicando però il motivo. Una volta ottenuta la risposta l’interrogante può a sua volta replicare per dirsi o meno soddisfatto.

L’interrogazione parlamentare insieme all’interpellanza parlamentare sono gli strumenti attraverso cui il Parlamento svolge la sua attività di ispezione e controllo sull’operato del Governo.

La differenza consiste nel fatto che l’interrogazione viene usata per ottenere mere informazioni su un fatto specifico mentre si ricorre all’interpellanza quando si vuole avere spiegazioni e informazioni su questioni che riguardino comportamenti o intenzioni (quindi l’indirizzo politico) del Governo. In sostanza la seconda ha un peso politico maggiore e (anche per questo) viene svolta solo in Aula. (Fonte Wikipedia)

Autrice di questa interrogazione è la Senatrice Paola Binetti, medico, politico e numeraria dell’Opus Dei (cioè vive nel celibato apostolico e ha la massima disponibilità personale per le attività apostoliche che sono proprie della Prelatura)

Stupisce non poco che degli Psicologi (che, ripeto, si autoproclamano paladini dell’Informazione, della Promozione e della Tutela della Psicologia) gongolino per una iniziativa presa da chi considera, tra l’altro, l’omosessualità "una devianza della personalità" (in aperta contraddizione con la definizione che la scienza le dà, in quanto "variante naturale del comportamento umano"), che ha votato contro la proposta di legge che mirava ad introdurre nel codice penale l’aggravante dell’omofobia e che è stata molto attiva nel boicottaggio del referendum per l’abrogazione della Legge 40/2004 (che disciplina con forti limitazioni l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita)

Il programma politico della senatrice Binetti si articola, principalmente, su tre punti:

  • la tutela della salute e della vita umana;
  • la formazione e la ricerca;
  • l’attenzione alla famiglia e alle giovani coppie;

Secondo fonti Wikipedia, com’è d’uso tra i membri numerari di sesso femminile dell’Opus Dei, la Senatrice dorme quotidianamente su una dura tavola di legno (come lei stessa, interrogata, non ha smentito) praticando la mortificazione corporale suggerita dall’Opus Dei per i suoi numerari, donne e uomini: ossia indossare, a propria discrezione, un cilicio sulla coscia, e praticare, sempre a propria discrezione, l’autoflagellazione con un frustino di corda chiamato, anche tradizionalmente, "disciplina".

Paola Binetti ha recentemente giustificato l’uso del cilicio asserendo che esso "ci costringe a riflettere sulla fatica del vivere, è il sacrificio della mamma che si sveglia di notte perché il bimbo piange".

Nulla da recriminare sulla libertà di una donna (così come di un uomo) nello scegliere i principi da seguire. Molto da obiettare, invece, sulla possibile coabitazione mentale fra simili attitudini e i principi della salute e della vita umana, secondo scienza e coscienza.

Cara Altra Psicologia, seguendo certe strade, si corre il rischio di spalancare, tra l’altro, le porte ad iniziative come quella del DSM 5, che ci impasticcherà per ogni atto di intemperanza emotiva. E, soprattutto voi psicologi, avrete finito di lavorare. Ma sul serio, però.

Cari signori di Altra Psicologia, comprendo che, in qualità di promotori dell’Informazione, della Promozione e della Tutela della Psicologia cerchiate di adempiere ai doveri dell’articolo 8 (Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56...) del vostro Codice Etico. Questo atteggiamento sarebbe apprezzabile, però, se rispettaste anche l’articolo 7 (Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte... Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile) e il 38 (Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale). Con i vostri giudizi approssimativi e la modalità comunicativa esposti, spesso, nel vostro sito (che esprime arroganza, irriverenza e maleducazione, a cominciare dalle immagini e dai commenti proposti) state procedendo in direzione opposta ai criteri del decoro e della dignità, personale e professionale.

Doppio colpo di mazza. Così avete titolato il vostro articolo...

Don, don... mazzate su una campana stonata. O, se preferite, lance spezzate contro mulini a vento. Continuando così, sarà un de profundis. Non per il Counseling, però.

Cari signori di Altra Psicologia, forse è giunto il momento di occuparvi di cose più serie. Magari, di quelle che fanno diventare talmente bravi, da non dovere più temere la concorrenza di alcuno. Non sarebbe una bella idea?

 

Dott. Giorgio Marchese - Medico, Specialista in Psicoterapia - Counselor - Direttore La Strad@

 

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