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Le etichette alimentari.
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

21 ottobre 2008



Di questi tempi, bisogna imparare a decifrarle. istruzioni per l'uso.


Dal primo luglio 2007 in Italia è vietato, in base al regolamento europeo n. 1924/2006, dare informazioni ingannevoli sulle etichette circa le proprietà nutrizionali dei prodotti alimentari, al contrario è stata ribadita la necessità di etichettature veritiere e trasparenti che rispecchino effettivamente il contenuto e le proprietà del prodotto.

Ma cos’è l’etichetta?

L’etichetta è la carta d’identità degli alimenti attraverso la quale il consumatore può ricavare molte informazioni utili, ad esempio, gli ingredienti, la loro tipologia e quantità, la durata del prodotto, la provenienza. Qualsiasi azienda che produce generi alimentari e li commercializza deve, per legge, obbligatoriamente apporre sulla confezione l’etichetta che deve contenere determinate informazioni.
L’etichetta non deve avere alcun tipo di scritta o immagine che possa trarre in inganno il consumatore, così come non è possibile presentare "nomi di fantasia" che allontanano l’acquirente dal reale acquisto che sta per fare, se questi non sono seguiti dalla denominazione di vendita.

PERCHÉ È UTILE LEGGERE LE ETICHETTE?

PERCHE’:

• consentono al consumatore di essere correttamente informato sul prodotto;

• permettono di scegliere il prodotto più vicino alle proprie esigenze;

• permettono di attuare una valutazione sul rapporto qualità/prezzo.

 

 QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE PER LEGGE?

• Corretta e trasparente informazione

• Facile comprensione

• Essere facilmente leggibili

• Essere indelebili

• Essere stampate in lingua italiana

 

QUALI SONO LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE?

Per i prodotti preconfezionati:

a) la denominazione di vendita;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CEE;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume;

h) identificazione del lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l’uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;

Tutte le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.

 

I PRODOTTI SFUSI

I prodotti alimentari non preconfezionati o confezionati sui luoghi di vendita ed i prodotti preincartati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello applicato al recipiente che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

 

 Sul cartello devono essere riportate:

  1. la denominazione di vendita;
  2. l’elenco degli ingredienti
  3. Le modalità di conservazione, per i prodotti rapidamente deperibili, se necessario;
  4. la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
  5. Il titolo alcolometrico se il contenuto alcolico è superiore a 1,2 % in volume;
  6. La percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

Per i prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria e gastronomia, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista, a disposizione dell’’acquirente, nei banchi di esposizione dei prodotti stessi. Per le bevande vendute mediante spillatura, tale cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

Le informazioni obbligatorie sono:

Denominazione di vendita.

Per denominazione di vendita s’intende esattamente la descrizione del prodotto. Denominazioni di vendita sono ad esempio "olio extra vergine di oliva", "vino", "pasta di semola di grano duro", ecc. Al prodotto possono essere dati nomi di fantasia, ma poi devono essere seguiti dalla denominazione di vendita. La denominazione di vendita deve indicare anche lo stato del prodotto (liofilizzato, surgelato, affumicato, concentrato, in polvere ecc.)


 Ingredienti

Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare.

Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico.

L’acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 % del prodotto finito.

Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti, possono essere raggruppati sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile e dalla indicazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato in funzione del peso globale.

Le carni utilizzate come ingredienti sono indicate con il nome della specie animale.

Gli ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.

 

Designazione degli aromi

Gli aromi sono designati con il termine "aromi" oppure con una descrizione dell’aroma.

Il termine "naturale" può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.

Il chinino e la caffeina utilizzati come aromi, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica.

Quando una bevanda contiene caffeina in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull’etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina" seguita dall’indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.

Tali indicazioni non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè". 

 

L’indicazione degli ingredienti non è richiesta:

- Nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell’ingrediente ovvero consenta di conoscere l’effettiva natura dell’ingrediente;

- Negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;

- Nel latte e nelle creme di latte fermentate, nei formaggi, nel burro, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte; l’indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, fusi e per il burro.

- nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;

- Nelle acquaviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume;

- Negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.

 

L’indicazione della quantità di un ingrediente, è obbligatoria qualora

  1. L’ingrediente figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
  2. Sia messo in rilievo nell’etichettatura;
  3. Sia essenziale per caratterizzare un prodotto e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

Indicazione della quantità.

Per imballaggio preconfezionato si intende l’insieme del prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.

Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri e di altre sostanze edulcoranti, succhi di frutta e di ortaggi nel caso di conserve di frutta e di ortaggi.

L’indicazione della quantità non è obbligatoria:

- per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; o per quelli contenuti in un imballaggio globale, il cui numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall’esterno e facilmente contato ovvero indicato sull’imballaggio stesso;

- per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;

- per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche;

 

I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell’acquirente ovvero riportare l’indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti in vendita.

 

Termine minimo di conservazione (TMC).

Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l’indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti rapidamente deperibili è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione Europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.

Il termine minimo di conservazione si compone dell’indicazione in chiaro e, nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno e può essere espresso:

a) con l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l’indicazione del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma meno di diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati; per i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti o aromatizzati e per le bevande ottenute da frutti diversi dall’uva; per le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10 % in volume; per le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta; per i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; per gli aceti, il sale da cucina, gli zuccheri allo stato solido, i prodotti di confetteria come caramelle, gomme da masticare e gelati monodose.

 

Data di scadenza.

Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa.

La data di scadenza comprende, nell’ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.

E’ vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

 

L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.

 

Titolo alcolometrico.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcol puro alla temperatura di 20°C contenuta in 100 parti di volume del prodotto considerato a quella temperatura.

Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol", preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale; può essere preceduto dal termine "alcool" o dalla sua abbreviazione "alc".

 

Numero di lotto.

Per lotto si intende un insieme di unità di vendita, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazione del lotto di appartenenza.

Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore o dal primo venditore nella CEE; esso figura in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni d’etichettatura.

Vendita a peso. 

La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce o è unito a essa e con essa viene venduto.

Obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura.

 La legge obbliga i commercianti ad indicare, oltre al prezzo di vendita, anche l’indicazione del prezzo per unità di misura, a meno che i due prezzi siano identici.

 

 

Maria Cipparrone

 

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