Dal 2004, in base alla legge n. 6/04, esiste la figura dell’amministratore di sostegno: una persona, nominata dal giudice tutelare, che aiuta chi non è in grado di compiere alcune azioni quotidiane e di amministrare i propri beni (p. es. i malati di Alzheimer, ma anche altre malattie invalidanti che necessitano di assistenza).
L’amministrazione di sostegno è in alternativa all’interdizione o all’inabilitazione del malato.
A differenza di queste ultime, l’amministrazione di sostegno conserva al malato la sua capacità di agire ed interviene, nella persona dell’amministratore, solo in caso di difficoltà, come, per esempio, per aiutarlo a gestire il suo patrimonio, se la persona non è in grado di farlo con lucidità e continuatamene. In tutti i casi, l’assistito ottiene la massima tutela.
Diversamente, l’interdizione è il provvedimento del Tribunale con il quale una persona viene dichiarata incapace a compiere atti o negozi giuridici. I suoi interessi sono curati completamente da un tutore o da un giudice.
Con l’inabilitazione, invece, alla persona viene affiancato dal giudice un curatore che compie solo gli atti che vanno oltre l’ordinaria amministrazione.
Il giudice, a seguito di una richiesta, può anche decidere di affiancare solo temporaneamente un amministratore di sostegno, stabilendone i compiti.
Se la persona diversamente abile viene già seguita, sono i responsabili dell’assistenza socio - sanitaria a chiedere la nomina.
La richiesta di un amministratore di sostegno può essere fatta dalla persona stessa, dal coniuge o dal convivente stabile, dai genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini, suoceri e cognati; dal pubblico ministero, tutore o curatore.
E’ necessario presentare una domanda all’ufficio del giudice tutelare presso il tribunale, con la documentazione che viene richiesta.
L’Amministratore di sostegno è una figura dipendente dal giudice tutelare, al quale deve rendere conto del suo operato.
Per questa figura, La legge stabilisce delle regole:
- chi fa l’amministratore di sostegno lo fa gratuitamente;
non possono diventare amministratori di sostegno gli operai socio-sanitari perché l loro lavoro si basa sull’assistenza;
chi richiede al giudice l’amministratore di sostegno per un familiare deve informare tutti gli altri parenti e deve dimostrare al giudice che lo ha fatto;
l’amministratore deve riferire al giudice come sta il suo assistito;
il giudice stabilisce quanti soldi dell’assistito l’amministratore può spendere, quali atti può compiere e quali no;
ogni quando deve dare conto delle sue azioni.
Inoltre, il giudice può annullare le azioni compiute dall’amministratore in caso di violazione delle regole.
Per agevolare i committenti la legge ha semplificato la procedura che è rapida e poco costosa.
Per quanto concerne i costi, l’unica spesa prevista dalla legge dovrebbe essere quella di una marca da bollo da 8 euro.
Non tutti i tribunali hanno dimostrato completezza e chiarezza di informazioni, c’è ancora molto da migliorare. Per quanto concerne i tempi, la legge prevede che il giudice deve decidere entro due mesi dalla presentazione della domanda.
Chiaramente c’è sempre l’eccezione, in molti tribunali, infatti, i tempi non sono rispettati.
Maria Cipparrone
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