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I contratti a distanza
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

18 ottobre 2001

Questa settimana l'attenzione è centrata su come prevenire le eventuali controversie nell'ambito delle negoziazioni che si realizzano nello spazio virtuale di Internet, pretendendo l'osservanza delle norme dettate in questo settore innanzitutto dal legislatore europeo e, poi, da quello nazionale.

Con la direttiva 97/7 dell’Unione Europea e il decreto legislativo n.185/99 di recepimento della stessa da parte del Governo Italiano si sono voluti realizzare due obbiettivi: l’incentivazione e lo sviluppo del mercato elettronico e la salvaguardia del consumatore.

Le difficoltà con le quali hanno dovuto fare i conti i legislatori sono derivate dai nuovi strumenti e dalle nuove tecniche di vendita introdotte dall’e-commerce.

Le nuove tecnologie hanno comportato una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte dei vari prodotti e beni di consumo, da qui la necessità di definire prima e, disciplinare poi, i c.d. contratti a distanza.

Il contratto a distanza è definito come il contratto "avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazioni di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso."

Per distanza s’intende lo spazio fisico esistente tra il fornitore ed il consumatore.

Per tecnica di comunicazione s’intende "qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto fra le dette parti." Tale disciplina non si applica ai contratti a distanza concernenti i sevizi finanziari, ai contratti conclusi mediante distributori automatici o locali commerciali automatizzati, ai contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici, ai contratti concernenti beni immobili (ad eccezione delle locazioni), ai contratti conclusi mediante vendita all’asta. La finalità delle disposizioni dettate è quella di tutelare il consumatore, considerato parte debole del rapporto a distanza, attraverso la previsione del diritto irrinunciabile ad essere informato per iscritto e prima della conclusione del contratto sugli elementi dello stesso, e del diritto di recesso, (ed è questa la novità fondamentale), immotivato e senza il pagamento di una penale.

La ratio della legge è che l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza non può riflettersi negativamente sul consumatore, portando ad una diminuzione delle informazioni che, invece, sono dovute per una buona esecuzione del contratto, in quanto le stesse prescindono dalla tecnica di comunicazione impiegata.

Le informazioni obbligatorie imposte al fornitore consentono al consumatore di acquistare il bene ed il servizio conoscendo prima alcuni elementi essenziali quali: 1) l’identità del fornitore ed il suo indirizzo in caso di reclamo, 2) le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, 3) il prezzo, 4) le spese di consegna, 5) le modalità di pagamento e di consegna, 6) le modalità del diritto di recesso, 7) le modalità ed i tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di recesso, ecc. Tali informazioni devono essere inequivoche e fornite in modo chiaro e comprensibile e la loro omissione comporta una dilazione del termine entro cui il consumatore può recedere dal contratto, oltre che a sanzioni penali ed amministrative.

Il diritto di recesso, come già ribadito, è esercitato senza il pagamento di alcuna penalità e senza specificarne il motivo ed il termine è fissato in 10 giorni o in 3 mesi se le informazioni non sono state fornite per come stabilito e, decorre per i beni, dal momento del loro ricevimento e per i servizi, dalla conclusione del contratto.

Per l’esercizio del diritto di recesso è necessario inviare una lettera raccomandata a/r alla sede del fornitore. Il recesso comporta la restituzione della cosa nel termine di 10 giorni dal ricevimento e, se le spese sono a carico del consumatore devono essere previste nel contratto. Il fornitore deve, invece, rimborsare, entro trenta giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso, le somme versate dal consumatore. In caso di contratto di credito al consumo (concessione di un credito da parte di una banca o di una finanziaria per l’acquisto di un bene o servizio) concluso dal consumatore con il fornitore o con un terzo, lo stesso è risolto senza penalità in presenza di recesso. Le somme versate dal terzo che ha concesso il credito sono rimborsate dal fornitore.

Relativamente all’esecuzione del contratto, il fornitore deve eseguire l’ordine entro trenta giorni dal giorno successivo al ricevimento dell’ordine da parte del consumatore. In caso di indisponibilità del bene o servizio, il fornitore informa il consumatore e gli rimborsa le somme che siano state da questo già corrisposte, inoltre, se autorizzato può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, se, invece non è stato autorizzato non può sostituire la fornitura con altra equivalente o anche di qualità e valore superiore. Per quanto riguarda il pagamento, anche in questo caso si è dovuto adottare un sistema in linea con lo spazio virtuale in cui operano le parti e, pertanto è stata prevista la carta di pagamento con codici segreti. L’istituto di emissione della carta di pagamento è tenuto a riaccreditare al consumatore i pagamenti eccedenti il prezzo pattuito o derivanti dall’uso fraudolento della carta da parte del fornitore o di un terzo, e di addebitare queste eccedenze al fornitore.

I diritti sopra enunciati, attraverso cui si esplica la tutela del consumatore, sono, come già detto, irrinunciabili ed ogni pattuizione contraria è nulla. Al consumatore italiano, anche in caso di scelta di legislazione diversa da quella vigente in Italia, devono essere sempre applicate le condizioni di tutela previste dall’ordinamento italiano ed, in caso di controversie il foro competente per territorio (cioè la sede del Tribunale) è è inderogabilmente quello del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

La disciplina testé descritta si affianca a quella già prevista (Decreto Legs. 50/1992) a proposito dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali (le cosiddette vendite porta a porta) tra consumatori e "professionisti" (coloro che forniscono i beni o i servizi) e la legge n.52/1996 relativa alle clausole vessatorie (con tale normativa considerate inefficaci) contenute nei contratti dei consumatori e tradotta dal legislatore negli articoli 1469 bis e seguenti del codice civile.

E’ evidente l’interesse mostrato da qualche anno da parte del legislatore (europeo ed interno) verso il consumatore. Ciò si allinea all’immagine di una società tesa a stabilire equilibri tra le varie parti, in cui, attraverso il dialogo si possano contemperare esigenze diverse, rispettando i diversi ruoli. Ma non può stupire se, nell’attuale momento storico, i risultati stabiliti stentano a raggiungersi, perché ciò dipende dall’incontro tra le vecchie concezioni e le nuove, ma ciò che conta è che il processo innovativo sia già in atto, bisogna saper attendere.

A cura dell’avv. Maria Cipparrone.

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