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di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

13 febbraio 2012


Pacchi bomba contro Equitalia. Mi scappa la pipì... Prostituta multata per l'abbigliamento. Chi guida in stato di alterazione crea incidenti... quando, una multa, è valida? Spray al peperoncino...


Dopo i pacchi bomba recapitati alle varie sedi di Equitalia, ci si sono messi anche glihacker, con un attacco informatico che ha costretto il sito della società di riscossione alla chiusura per 24 ore. Lo ha comunicato la stessa Equitalia che ha fatto sapere: che "Equitalia informa la propria utenza che, a causa di un attacco di hacker informatici, il sito internet potrebbe non essere accessibile nelle prossime 24 ore. La corretta funzionalità del servizio sarà ripristinata nel più breve tempo possibile". Dal sito di Equitalia, fortunatamente, non passa alcuna transazione economica. Tutti i dati sono salvi. Per cui il danno si è limitato a un disservizio ai danni del solo cittadino. Nient’altro. Equitalia paga colpe non sue, ma di uno Stato esoso. I cittadini confondono il braccio con la mente: la società di riscossioni non fa che agire per come le è imposto dalla legge.

Sulle questioni poi attinenti agli strumenti di coercizione (pignoramenti, ipoteche, fermi, ecc.), anch’essi comunque previsti dalle ordinarie procedure esecutive, la magistratura sta fornendo valide precisazioni sulla tutela del cittadino (primo tra tutti il sistema di notifica degli atti). In questo, si inseriscono questioni di carattere apparentemente ideologico. Le rivendicazioni non provengono mai da debitori o da evasori fiscali: piuttosto da gruppi ora anarchici, ora appartenenti alla destra estrema.

Mi scappa la pipì..ma attenzione è reato!

Fare la pipì per strada, anche se costretti da impellenti esigenze fisiologiche, può costare anche l’arresto. La Cassazione, a più riprese, ha ricordato che orinare in una via pubblica, quando l’atto sia visibile e percepibile da terzi, è infatti contrario alla pubblica decenza e quindi costituisce reato. Non importa se in quel preciso luogo e momento non vi sia alcun’altro. È sufficiente che l’atto di "liberazione vescicale" sia solo potenzialmente visibile e percepibile da terzi. Pertanto, se anche nessuno stia circolando per la via o sia affacciato alle finestre, se anche è notte e tutti dormono, la semplice e astratta possibilità di essere scoperti rende l’azione un illecito sanzionabile con l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 10 a 206 euro. Ma se sono adottati opportuni accorgimenti (come l’essere accostati con discrezione a un muro, dare le spalle alla via, in ora notturna o l’essere coperti da autovetture in sosta ) l’azione non è più sanzionabile.

Prostituta multata per gli abiti succinti.

La Corte di Cassazione ha convalidato una multa di 800 euro inflitta a una prostituta, in

quanto la stessa, sul bordo della strada teneva un vestiario e un atteggiamento poco decoroso, e per questo è stata accusata di atti contrari alla pubblica decenza. La sex - worker, con abbigliamento molto succinto, era stata sorpresa dalle forze dell’ordine in atteggiamenti e posture che lasciavano intravedere parti intime del proprio corpo. Pertanto il giudice di pace, che nel 2010 si era occupato del caso, aveva sanzionato la prostituta per condotta contraria al buon costume.La donna, nell’impugnare la sentenza, ha sostenuto che nell’odierna società atteggiamenti e modo di vestire particolarmente disinvolti non urtano il comune sentimento del pudore.La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell’interessata, ha evidenziato che, nel caso in esame, ricorrono gli elementi costitutivi del reato punito dall’articolo 726 del codice penale che prevede sanzioni a carico di chi compie atti contrari alla decenza in luogo pubblico o esposto al pubblico. Anche questa sembra una contraddizione tutta italiana: quella di sanzionare non la sostanza dell’attività della lucciola, ma solo la "forma" con cui tale attività viene svolta.

Incidenti: omicidio colposo e guida in stato di alterazione per il tossicodipendente abituale.

Se colui che fa uso abituale di sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale mortale commette reato di omicidio colposo e di guida in stato di alterazione, anche se l’assunzione di droga è avvenuta il giorno prima.Con questa decisione la Cassazione ha condannato un quarantenne che, sotto l’effetto di droghe, aveva perso il controllo della sua auto, invaso la corsia opposta e investito un automobilista, provocandone la morte.Il test delle urine aveva dimostrato che l’assunzione di droga era avvenuta il giorno prima dell’incidente. Ma ciò non è stato rilevante per i giudici, i quali hanno ritenuto che lo stato di alterazione psico-fisica fosse sussistente nel conducente già solo per il fatto che questi si drogava abitualmente (ne sono state conferma la recidiva e il possesso di 0,25 g di marijuana).Infatti l’abitualità nel consumo di sostanze stupefacenti può alterare le facoltà mentali e i riflessi in modo protratto nel tempo e non limitatamente al momento dell’assunzione. Pertanto essa costituisce prova sufficiente per presumere laresponsabilità del conducente per guida in stato di alterazione. Non è necessario che il momento effettivo dell’assunzione di droga sia temporalmente collegato all’incidente stradale.

Diritto all’oblio: da oggi regolamentato.

Sembra che l’Unione Europea abbia finalmente deciso di emanare una disciplina comune per regolare il diritto all’oblio, ovvero il diritto ad essere dimenticati..Lo ha comunicato ieri l’Ansa, secondo cui l’U.E. avrebbe lanciato una riforma della legge sulla protezione dei dati che istituisce anche il diritto "ad essere dimenticati" in rete, per quanti, in un modo o nell’altro, si trovano citati in un qualsiasi sito e la pagina rimanga online a tempo indeterminato. Grazie alla nuova normativa sarà anche possibile cancellare i post sui social network. Presentata dalla Commissaria alla Giustizia Viviane Reding, la proposta permetterà "lo sviluppo del mercato unico globale" attualmente frenato dai timori sulla sicurezza della privacy in rete.

Multa valida anche se il verbale ricevuto a casa è diverso da quello lasciato sul parabrezza.

La Cassazione ha precisato che il verbale di infrazione al codice della strada lasciato dal vigile sul parabrezza dell’auto può anche essere discordante con la multa poi recapitata a casa dell’automobilista; l’eventuale discrepanza infatti non rende invalida la sanzione.Nel caso deciso della Suprema Corte, un ausiliario del traffico aveva multato un automobilista indicando, sul verbale di preavviso, che il veicolo era parcheggiato in modo diverso da quello prescritto in segnaletica. Invece, sul verbale definitivo poi recapitato presso la residenza del multato, era stato "corretto il tiro" e indicata la vera ragione della contestazione: parcheggio troppo distante dalla carreggiata. Secondo i giudici tale incongruenza non rende nulla la multa in quanto "il preavviso di verbale che viene lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall’amministrazione".

Spray al peperoncino, non sempre legittimi.

La Cassazione è tornata sul tema degli spray urticanti al peperoncino e ha chiarito che non sempre l’uso di questi è legittimo. Con una recente sentenza, infatti, la Corte ha precisato che le bombolette contenenti l’oleoresin capsicum (spray al peperoncino) devono essere conformi al Regolamento approvato dal Ministero dell’Interno il 12 maggio 2011, che ne prescrive le caratteristiche tecniche onde evitare che il principio attivo possa recare offesa alle persone. Pertanto, è illegale (e costituisce reato) portare in luogo pubblico, senza un giustificato motivo, una bomboletta spray urticante che non risponda ai predetti requisiti tecnici in quanto essa costituisce strumento di offesa alle persone.

 

 

 

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