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Tutela della privacy e protesti cambiari
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

4 maggio 2002

L'ultima decisione del Garante nel settore dei protesti cambiari è un segnale decisivo che riempie di contenuto la legge 675/96. Vediamo come.


 

Una recente decisione del Garante (08/04/02), ai sensi dell’art. 29 della legge a tutela della privacy che, prevede il ricorso a tale Autorità in caso di inosservanza dei diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge, ha sancito che, qualora un soggetto ottenga la cancellazione dal registro informatico dei protesti (previsto dall’art. 3 bis D.L. n.381/95) dei dati relativi ad un protesto cambiario, ha diritto ad ottenere la cancellazione degli stessi dati anche da altre banche dati o archivi paralleli, nell’ipotesi che l’interessato possa beneficiare della stessa e, quando per le finalità perseguite non si giustifichi in alcun modo l’ulteriore trattamento di informazioni risalenti nel tempo.

La decisione in oggetto da parte del Garante per la privacy è scaturita dalla conoscenza, mediante ricorso dell’interessato, di una richiesta di finanziamento per l’acquisto di una macchina, rivolta ad una società finanziaria e del relativo diniego della stessa. La società finanziaria non aveva concesso il prestito, perchè (come di solito avviene da parte di chi concede un prestito), aveva consultato una banca dati privata ed aveva trovato notizie inerenti un protesto cambiario intestato al richiedente. Tale notizia, però, non era più attuale perché il richiedente aveva precedentemente ottenuto la cancellazione dei dati personali relativi ad un protesto del 1997 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura locale.

I dati, pertanto, erano relativi alla stessa vicenda ed erano stati cancellati da una banca dati, ma risultavano ancora in un’altra.

Le motivazioni che hanno spinto l’Autorità per la protezione dei dati personali ad adottare il provvedimento in questione trovano fondamento nella legislazione vigente.

Innanzitutto, l’art. 17 L.108/96 stabilisce che il debitore protestato, se ha adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ha subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione, mediante decreto del Presidente del Tribunale su domanda dell’interessato. Ottenuta la riabilitazione, ha diritto, inoltre, di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all’art. 3 D.L. 381/95, che è disposta dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio. Tale procedimento è possibile anche in caso di illegittimità e/o erroneità della levata del protesto. Dopo tale iter, il protesto si considera come mai avvenuto ai sensi della L. 235/00.

E’, inoltre, ingiustificata la permanenza delle stesse notizie in altre banche dati in relazione ai principi sanciti dalla normativa posta a tutela della privacy ed in considerazione delle esigenze di un’adeguata informazione sulla correttezza degli adempimenti.

L’art. 13 della legge 675/96 prevede, infatti, il diritto dell’interessato alla cancellazione di quei dati, la cui conservazione non è più necessaria rispetto agli scopi per cui i dati sono stati raccolti e trattati. La conservazione, cioè, di alcuni dati, se perdurasse, sarebbe relativa ad un periodo di tempo superiore a quello necessario per lo scopo per cui sono stati raccolti e, quindi, lesiva di diritti soggettivi degli interessati. Per la lesione di tali diritti relativi alla privacy dei soggetti coinvolti è, anche, previsto dall’art. 29 della stessa legge il risarcimento del danno non patrimoniale (o morale), scaturente dalla loro violazione.

Nel caso specifico, poi, il soggetto privato responsabile dell’archivio non ha rispettato la disposizione di cui all’art. 13 del D.M. n.316/00, secondo cui qualunque soggetto che organizza le notizie dei protesti in banche dati è tenuto ad indicare la data in relazione alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base del registro informatico.

Il Garante, con tale provvedimento, ha, quindi, mostrato attenzione nei confronti di diverse problematiche legate all’attuale era tecnologica. Innanzitutto, è evidente la necessità di evitare che la dimensione delle reti informatiche si traducano in uno svuotamento dei diritti delle persone fisiche e giuridiche, pur nella consapevolezza dell’oggettiva utilità di tali strumenti. Da qui, pertanto, discende l’esigenza di armonizzare quei diritti con la realizzazione di interessi pubblici e collettivi, attuando le direttive comunitarie in materia.

L’auspicio, in tale settore, è che, pur in presenza di indiscussi vantaggi provenienti dalle continue novità tecnologiche, si continui a dare preminente importanza a diritti e sfere non superabili e sopprimibili, qualunque sia il beneficio da trarre.

avv. Maria Cipparrone

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