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Il credito al consumo
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

24 novembre 2000

Per i lettori della rubrica "Spazio Consumatori", questa settimana si è scelto un argomento non solo molto interessante ma anche di larga diffusione nella pratica. L'attenzione, infatti, è centrata sul contratto di credito al consumo, meglio conosciuto come richiesta di finanziamento da parte del consumatore ad una banca o ad una società finanziaria per l'acquisto di un bene o di un servizio. Forse, un pò tutti abbiamo fatto questa esperienza, pertanto, acquisire dati o aggiungerne dei nuovi non può che risultare vantaggioso. BUONA LETTURA!

 

Il contratto di credito al consumo è disciplinato dall’art. 121 del D. Lgs 385/93, o anche Testo Unico delle leggi in matera bancaria e creditizia.

Tale particolare tipo di contratto si concretizza in una concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (definizione di consumatore). E’ evidente che si tratti di un’operazione di prestito attraverso la quale il consumatore ottiene dei finanziamenti rateali finalizzati all’acquisto di beni o servizi o per prestiti personali. I finanziamenti sono di importo determinato e con un piano di rimborso definito, che si esplica mediante rate concordate al momento della sottoscrizione del contratto, se il tasso d’interesse pattuito è fisso.

L’altra forma di credito al consumo è costituita dal credito rotativo (revolving credit) in cui il consumatore usufruisce del finanziamento mediante una somma, a sua disposizione, che potrà utilizzare con una carta di credito presso negozi convenzionati oppure rivolgendosi direttamente alla banca o alla società finanziaria. In tal caso il piano di rimborso è libero, con la previsione di una rata minima mensile.

Il credito al consumo può essere concesso:

  1. dalle banche;
  2. dagli intermediari finanziari, iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U.;
  3. dai commercianti solo nella forma della dilazione del pagamento del prezzo.

Il contratto relativo deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, presso lo sportello della banca o della società finanziaria che concede il prestito, o presso il punto vendita cui ci si rivolge per l’acquisto, consegnando in tutti i casi una copia al consumatore.

Per calcolare quanto costerà il finanziamento è necessario individuare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che indica il costo totale del credito a carico del consumatore. Il criterio per il calcolo è stabilito dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio). Da dal TAEG va distinto il TAN (tasso interesse annuo nominale). I tassi applicati ed ogni altra condizione economica da parte di chi eroga il finanziamento devono essere obbligatoriamente pubblicizzati mediante avvisi affissi sulle pareti dei locali di loro pertinenza o con volantini a disposizione dei consumatori.

Il consumatore deve accertare che nel contratto siano indicati chiaramente i seguenti elementi:

  • il nome della banca o della società finanziaria che eroga il prestito (in quest’ultimo caso accertandosi che sia autorizzata);
  • i dati del consumatore;
  • l’ammontare e le modalità del finanziamento;
  • il numero, l’importo e la scadenza delle rate di rimborso;
  • TAN E TAEG;
  • le eventuali garanzie richieste;
  • gli eventuali oneri a carico del consumatore esclusi dal calcolo del TAEG;
  • le modalità di recesso dal contratto.

Se il contratto è firmato contestualmente dalle parti i suoi effetti sono immediati nei loro confronti. Nel caso in cui il consumatore sottoscrive una "proposta di finanziamento", questa deve essere accettata da chi eroga il prestito e solo allora il contratto è vincolante. Prima dell’accettazione, il consumatore può esercitare, entro un termine stabilito, senza alcuna penalità a suo carico, il diritto di recesso dalla proposta. Inoltre, è riconosciuta allo stesso la facoltà di adempiere in via anticipata, versando il capitale residuo e gli interessi fin ad allora maturati ed usufruendo, per legge, di un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

A cura dell’avv. Maria Cipparrone

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