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Gli organismi geneticamente modificati
di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

19 marzo 2002

Da tempo si parla di Ogm, ma non tutti forse sanno in cosa effettivamente essi consistono, salvo, poi, scoprire, da una etichetta che, il comune e famoso olio di mais può provenire da sementi transgeniche. Solo granturco o qualcos'altro? Questo è il dilemma dei consumatori. Vediamo cosa sono e cosa dicono le nuove norme a riguardo.


OGM ovvero Organismi Geneticamente Modificati e le nuove norme che li disciplinano.

 

Di manipolazioni genetiche si parla da molti anni ed, a livello potenziale, esistono dagli anni ‘70. Intorno agli anni ‘80, negli Stati Uniti d’America prima, e, poi anche in altri Paesi, compresa l’Europa, sono state create aziende, industrie e multinazionali in questo settore. In particolare, negli Usa, soprattutto agli inizi, il boom coinvolse l’area biomedica e quella agroalimentare.

Il fenomeno da allora, è, oggi, in continua espansione ed è una realtà con la quale, noi tutti consumatori dobbiamo fare i conti. Risulta, pertanto utile, fare chiarezza su alcuni termini che vengono correntemente utilizzati

Cosa sono le biotecnologie? Cosa s’intende con il termine di "Ogm"?

Innanzitutto, c’è da dire che spesso si fa confusione fra le manipolazioni genetiche e le biotecnologie.

Per biotecnologia si indica una tecnica che utilizza un fenomeno biologico, come fare la birra, o l’aceto, o il vino, o lo yogurt, ecc., che sono tutte biotecnologie. Si utilizzano, cioè, dei fenomeni, in questo caso, processi determinati da microrganismi, per ottenere un processo tecnologico, un qualcosa che in natura non si verificherebbe senza una progettualità dell’uomo, il quale, si serve, appunto, di questo fenomeno e lo finalizza ad un processo tecnico. Pertanto, le biotecnologie esistono da sempre, da quando l’uomo è diventato prima allevatore e poi, agricoltore.

La vera novità, invece, negli anni ‘70, è data dall’acquisizione a livello scientifico della scoperta che esistono dei processi molecolari per cambiare porzioni di informazione genetica corrispondenti a geni e trasferirli da una specie a qualunque altra.

Ogm, ovvero organismo geneticamente modificato, è un organismo, nel quale, con la tecnica sopra descritta, detta anche in ingegneria genetica, tecnica del DNA ricombinante, si è inserito un gene estraneo a quel prodotto. Usando questo metodo si possono inserire anche geni della stessa specie, ma la maggior parte delle volte si inseriscono geni di specie assolutamente diverse, quindi trasferendo geni da una specie ad un’altra si ottiene un nuovo prodotto che è transgenico. Di conseguenza si parla di prodotti transgenici, di cibi transgenici, in quanto derivati di organismi manipolati geneticamente.

Molti sono i problemi che pone l’applicazione delle manipolazioni genetiche nei vari settori. Non tutte, a priori devono essere considerate inaccettabili, bisogna, infatti verificare quanto un intervento rispetta principi etici, di sicurezza per la salute dell’uomo, di sicurezza per l’ambiente.

A questo proposito, è importante considerare e conoscere l’ultima novità normativa nel settore, adottata dall’Europarlamento con la nuova direttiva 2001/18/CE.

Molti i punti innovativi della normativa a cui tutti gli stati membri dell’Unione dovranno adeguarsi entro il 17 ottobre 2002 e che sostituirà l’attuale direttiva 90/220/Ue.

Gli aspetti essenziali della citata norma sono:

  • La valutazione dei rischi.

Prima dell’eventuale autorizzazione al commercio di Ogm, la direttiva introduce l’obbligo di valutazione dei rischi, cioè l’analisi della nocività immediata e dei possibili effetti ambientali diretti e indiretti a lungo termine.

  • Autorizzazione al commercio.

La durata dell’autorizzazione sarà limitata ad un massimo di dieci anni e conterrà tutte le condizioni per impiego, manipolazione, etichettatura, imballaggio e controllo post vendita dei prodotti. Alla scadenza potrà essere rinnovata.

  • Monitoraggio post vendita

Dopo l’immissione sul mercato, sarà obbligo del soggetto responsabile vigilare sui possibili effetti negativi. La direttiva si limita ad imporre l’uso delle "prassi consuete di sorveglianza". Ma punti chiari sono l’obbligo di identificare le persone che svolgono funzioni di controllo, l’adozione di misure per fronteggiare nuovi rischi legati agli Ogm vigilati, la comunicazione di tutte le informazioni sopravvenute e dei risultati del monitoraggio all’autorità nazionale competente.

  • Istituzione di un registro pubblico.

Tutte le coltivazioni di Ogm, sperimentali o commerciali, dovranno essere registrate in una sorte di anagrafe pubblica. Tutti gli elementi verranno raccolti in un registro tenuto dalla Commissione Europea. Le disposizioni saranno riviste dopo due anni dalla loro applicazione.

  • Bando degli OGM resistenti agli antibiotici.

La normativa ne prevede la graduale eliminazione dal mercato. Entro il 31/12/2004 dovranno essere ritirati dal mercato tutti gli Ogm resistenti in commercio, mentre entro il 31/12/2008 quelli non destinati a circolare tra soggetti privati.

  • Etichettatura.

Relativamente alla stessa aumenterà la chiarezza. Oltre alla designazione commerciale del prodotto, al nome dell’organismo utilizzato, al nome e indirizzo completo del commerciante (produttore, distributore, importatore nell’Ue), l’etichetta dovrà riportare la dicitura: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati".

Inoltre, nello scorso luglio, è stata elaborata una proposta di regolamento per tutelare al meglio le garanzie di informazione e scelta responsabile dei consumatori.

Infatti, gli Ogm importati o prodotti dovranno essere identificati con un codice che permetta di conoscere con precisione il tipo di modifica genetica subita. Nel caso di cibi lavorati, nel corso del processo di lavorazione dovrà essere conservata la documentazione che permetta di risalire fino all’azienda agricola che ha prodotto gli Ogm contenuti in quel particolare prodotto. Una novità è che l’etichetta dovrà essere messa anche sulle confezioni di cibi raffinati come l’olio di soia o di mais provenienti da sementi transgeniche, nonostante il contenuto effettivo di Ogm venga in questo caso rimosso durante il processo di raffinazione. In ogni caso l’etichetta dovrà indicare che si tratta di cibi provenienti da Ogm. La Commissione Europea permetterà comunque nella misura dell’1%, una presenza "accidentale" di Ogm non autorizzati nei cibi, e quindi l’assenza di etichetta, purché si tratti di organismi approvati dai consulenti scientifici, anche se non ancora inseriti ufficialmente nella lista di quelli consentiti.

A ben vedere, almeno sulla carta, la normativa comunitaria risulta essere molto puntuale e scrupolosa nel garantire i doveri di informazione e di tutela dei consumatori rispetto all’utilizzo di tali prodotti. Spetterà, poi, ai governanti dei vari Stati membri assicurare il recepimento di tale disciplina all’interno del proprio ordinamento. In Italia, a tal proposito, rassicuranti sembrano essere le affermazioni del Ministro Pecoraro Scanio che relativamente agli Ogm ha dichiarato che: "Non sarà tollerato un inquinamento genetico ed illegale dell’agricoltura italiana. Gli agricoltori ed i consumatori italiani non possono essere danneggiati per gli interessi commerciali delle grandi società del transgenico."

Vedremo.

avv. Maria Cipparrone

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