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di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

5 maggio 2012

Legittimo sfamare i randagi. Niente ipoteche per debiti inferiori ad € 8000. Niente assegno divorzile a certe condizioni. Chiusura bar per alcolici a minorenni. Si può denunciare in ritardo il furto d'auto.


 

 Novità per i documenti di identità.

 La validità di tutti i documenti di identità, sia su carta che elettronici, rilasciati o che scadono dopo il 10 febbraio 2012, è prorogata automaticamente al giorno e mese di nascita del suo titolare immediatamente successivo a quello di scadenza del documento stesso. Per fare un esempio: se la carta di identità di Mario Rossi (nato il 28 ottobre) porta come scadenza il giorno 4 aprile 2012, tale scadenza da oggi in avanti slitta al 28 ottobre di ogni anno.Tale regola non si applica solo alle carte di identità, ma anche a tutti i documenti di riconoscimento rilasciati dalla pubblica amministrazione, con fotografia.

Inoltre, da oggi cambia anche la durata di validità di tutte le tessere di riconoscimento rilasciate dalle pubbliche amministrazioni. La nuova validità è di dieci anni.

Invece, per le carte di identità, a partire dal 14 giugno, la scadenza sarà così fissata:

10 anni per il rilascio di carte di identità per cittadini di età superiore ai 18 anni;

5 anni per il rilascio di carte di identità per cittadini di età tra 13 e 18 anni;

3 anni per il rilascio di carte di identità per cittadini di età inferiore ai 3 anni.

Allo stato attuale, invece, la carta di identità non può essere rilasciata per i minori di 15 anni, che possono usufruire solo del passaporto. Dal 1 gennaio 2006, la carta di identità dovrebbe essere in formato elettronico, anche se non tutti i Comuni sono forniti della dotazione necessaria per l’emissione delle tessere magnetiche.

 

Illeggittima l’ordinanza del sindaco che vieta di dare da mangiare agli animali randagi.

 Dare da mangiare agli animali randagi, abbandonando il cibo sulle pubbliche vie, non può considerarsi un illecito e pertanto l’ordinanza del sindaco che vieta questo comportamento va annullata. Si è espresso in questi termini il TAR Puglia , accogliendo il ricorso promosso da alcune associazioni zoofile locali per ottenere l’annullamento di un’ordinanza comunale emanata per finalità di prevenzione igienico-sanitaria .Secondo i giudici amministrativi da un lato non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma di legge che vieti di alimentare gli animali randagi, ed inoltre, l’ordinanza in questione si pone in contrasto con la normativa nazionale e regionale sulla prevenzione del randagismo e sulla tutela degli animali di affezione . L’Asl, di contro, denuncia che le strade sono sporche per gli avanzi di alimenti lasciati dai benefattori di animali; c’è il rischio del diffondersi di parassiti e malattie. Ma secondo il Tar Puglia è prioritaria la legge quadro sul randagismo la quale stabilisce che lo Stato condanna gli atti di crudeltà contro gli animali, i maltrattamenti ed il loro abbandono. Gli animali, quindi, devono essere protetti e non si può impedire chi vuole alimentarli. L’unico strumento per evitare il randagismo è il controllo della riproduzione che deve essere effettuato proprio dalle Asl. Cresce, dunque, la sensibilità verso gli animali. Dal riconoscimento formale della dignità degli animali si sta passando a concrete azioni di tutela giuridica nei loro confronti.

 

Approvato il ddl costituzionale che introduce il pareggio di bilancio.

Il Senato ha approvato il ddl costituzionale che modifica l’articolo 81 della Costituzione e che introduce il principio di pareggio di bilancio a livello costituzionale.

La larga maggioranza dei voti farà sì che la norma diventi legge dello Stato senza bisogno del referendum confermativo, essendo stata superata la soglia dei due terzi dei voti a favore. Il nuovo articolo 81 della Costituzione afferma che "lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali" tra le quali sono incluse "gravi recessioni economiche, crisi finanziarie, gravi calamità naturali".

Viene poi previsto che "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri, provvede ai mezzi per farvi fronte".La legge costituzionale si applica a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

 

Equitalia: no alle ipoteche se il debito è inferiore ad € 8000.

 Equitalia non può iscrivere ipoteca se il proprio credito è inferiore a ottomila euro.

A dirlo questa volta sono addirittura le Sezioni Unite della Cassazione , intervenute su una questione che aveva già trovato l’avallo delle singole sezioni della Suprema Corte.

 Il problema però che si è posto nel caso di specie è se la legge consenta all’ente di riscossione, in presenza di piccoli debiti, non tanto di procedere alla messa all’asta dell’immobile (possibilità certamente esclusa), ma semplicemente di iscrivere ipoteca: una sorta di minaccia o di "ganascia" che ne avrebbe limitato fortemente tutti gli atti di disposizione (ricordiamo infatti che un immobile con un’ipoteca può essere venduto, ma il suo valore, per ovvie ragioni, diminuisce considerevolmente). Secondo Equitalia, l’ipoteca, avendo una funzione cautelativa, poteva in ogni caso essere iscritta, anche se la dimensione del credito non avrebbe poi consentito al concessionario di procedere ad espropriazione forzata (messa all’asta e vendita dell’immobile). La Corte invece ha ritenuto che la soglia minima di ottomila euro riguardi non solo la possibilità di procedere ad espropriazione, ma anche, a monte, di iscrivere ipoteca. E ciò perché, così come il fermo, anche l’ipoteca costituisce "un atto preordinato all’espropriazione, per cui deve necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dalla legge [.Dunque, tutte le ipoteche iscritte al di sotto di tale soglia sono illegittime e possono essere opposte in qualsiasi momento dai debitori.

 No all’assegno divorzile se si fanno viaggi molto costosi.

 Un tenore di vita elevato, riscontrabile, per esempio, in viaggi costosi all’estero, fa venir meno alla ex moglie il diritto sia all’assegno di mantenimento che al 40% del TFR maturato in costanza di matrimonio. Lo ha stabilito la Cassazione che, in una recente sentenza , ha revocato le 800 euro di mantenimento che un uomo versava alla precedente consorte. Quest’ultima aveva intrapreso una nuova relazione con un compagno il quale le consentiva un tenore di vita elevato, facendola viaggiare spesso in località esclusive. La condizione di agiatezza, garantita dal nuovo rapporto di convivenza, esclude, secondo la Corte, la sussistenza di una condizione di necessità e di mezzi economici adeguati, che sono anche presupposto per la concessione dell’assegno divorzile.

 I bar che vendono alcolici a minorenni rischiano la chiusura temporanea.

bar che vendono alcolici ai minori di sedici anni rischiano non solo la multa ma anche lachiusura temporanea. Con una recente sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha disposto la sospensione dell’esercizio nei confronti di un bar il cui proprietario aveva venduto alcolici a minorenni. Nel caso in questione, i giudici hanno applicato le disposizioni contenute nel codice penale , secondo cui le osterie e i pubblici spacci di cibi o bevande non possono somministrare alcolici a ragazzi di età inferiore a sedici anni o a persone affette da malattie mentali.

 Il ritardo nella denuncia di furto d’auto non pregiudica il risarcimento.

La compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire gli automobilisti anche in caso di denuncia tardiva incompleta dell’avvenuto furto. Secondo il Tribunale di Campobasso, infatti, la denuncia di furto fatta in ritardo o semplicemente priva di alcuni elementi (tralasciati per leggerezza o negligenza dell’assicurato), non consente all’assicurazione di rifiutare la richiesta del cliente di indennizzo. L’assicuratore tuttavia può esimersi dall’obbligo di risarcimento solo se:

a) sia in grado di dimostrare il dolo dell’assicurato nell’aver tardato la denuncia rispetto al furto stesso;

b) oppure riesce a dimostrare di aver subìto un pregiudizio dal ritardo (per es.: sinistro stradale da parte di terzi con l’auto rubata). Il giudice ha chiarito che i termini per la denuncia del sinistro imposti dalla legge non funzionano automaticamente in presenza di ritardo nella denuncia del furto, ma richiedono appunto una prova determinata, che rende di certo più difficile per le assicurazioni evitare di pagare il dovuto risarcimento.

 

Avv. Maria Cipparrone

Vicepresidente Regionale Asso-consum

 

 

 

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