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di Maria Cipparrone  (  mariellacipparrone@libero.it )

30 dicembre 2011


Infrazioni stradali; addio alla cartella di pagamento;  danno da insetto nel piatto; Photored omologato; Equitalia; Saldi in anticipo...


INFRAZIONI STRADALI: POSSIBILE IMPUGNARE SOLO LA MISURA ACCESSORIA

La Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile impugnare autonomamente, davanti al giudice di pace, il provvedimento con cui vengono decurtati i punti dalla patente di guida. Prima di questa pronuncia, si riteneva che la decurtazione dei punti, essendo una misura accessoria alla contravvenzione e quindi ad essa legata, non potesse essere impugnata senza aver contestato anche la multa. Si richiedeva, dunque, l’impugnazione dell’intero verbale che irrogava la sanzione. Recentemente, invece, la Corte di Cassazione, avendo messo in risalto la natura autonoma della misura accessoria relativa alla decurtazione dei punti, ne ha stabilito la possibilità di impugnare separatamente tale parte davanti al giudice di pace. Bisogna però stare attenti poiché la contestazione della sanzione accessoria (decurtazione dei punti) non sospende i termini di pagamento della multa. Da considerare, inoltre che il verbale deve contenere alcuni elementi essenziali senza i quali è nullo. In tale ipotesi, la multa, ed anche la parte relativa alla decurtazione dei punti, diviene inefficace e, pertanto, è impugnabile. Tali elementi essenziali sono:1. firma autografa di chi ha fatto la multa, cioè del pubblico ufficiale verbalizzante; 2. l’indicazione della norma del codice della strada violata; 3. il modello e la targa della macchina di chi ha violato la norma; 4. l’indicazione dell’importo da versare; 5. il giorno, l’ora e il luogo in cui è avvenuta la violazione; 6. gli estremi della patente di guida; 7. l’autorità competente a ricevere il ricorso ed a cui spetta deciderlo; 8. la sommaria esposizione del fatto; 9. l’indicazione dell’ufficio o del comando presso il quale effettuare il pagamento. La violazione, in ultimo, deve essere contestata immediatamente dall’autorità che emette il verbale o, in caso contrario deve indicare i motivi che ne hanno impedito la contestazione immediata.

 

ADDIO ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO. 

 Con il "decreto sviluppo" e la manovra economica di luglio 2011 sono state introdotte rilevanti novità in tema di avvisi di accertamento dei tributi. Innanzitutto, non verrà più né emessa né notificata la cartella di pagamento nel procedimento di riscossione esattoriale delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva. Bisognerà pagare già solo con la notifica dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Esso infatti, diventa titolo per riscuotere il tributo e procedere all’esecuzione forzata decorsi 60 giorni dalla notifica, senza che si sia provveduto al pagamento. Non verrà più effettuata alcuna iscrizione a ruolo. Tutto è deciso e termina con la notifica del primo avviso di accertamento.Tuttavia gli atti, per essere esecutivi, dovranno: riferirsi ai periodi d’imposta 2007 e successivi; essere emessi dal 1° ottobre 2011 in poi. Nulla cambierà, però, per la riscossione delle altre imposte. Il contribuente, ricevuto l’avviso di accertamento, potrà trovarsi: 1) pagare quanto accertato (acquiescenza). In tal caso dovrà versare, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso, le imposte e gli interessi con la riduzione delle sanzioni di 1/6; 2) presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. In tal caso dovrà versare, nel termine, sopracitato 1/3 della somma dovuta e degli interessi, a meno che non riesca ad ottenere dal giudice tributario la sospensione della riscossione fino alla conclusione del procedimento di primo grado; 3) proporre istanza di accertamento con adesione. In tal caso l’ufficio e il contribuente concorderanno le imposte dovute (una sorta di transazione); 4) non pagare le somme dovute e non proporre ricorso. In tal caso, decorsi ulteriori 30 giorni, l’Agente di Riscossione (Equitalia) procederà al recupero coattivo dell’importo. Tutto ciò, però, potrà avvenire solo dopo 270 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento in quanto è stata introdotta la sospensione automatica di 180 giorni degli effetti esecutivi dell’avviso. Tale sospensione non sarà, però, operante nell’ipotesi di un fondato pericolo per la riscossione delle somme accertate. L’intento del legislatore è stato senz’altro quello di accelerare i tempi della riscossione, ma venendo meno la cartella di pagamento, si è avuta una riduzione della difesa del contribuente.

 

 DANNO DA INSETTO NEL PIATTO.

I gestori dei pubblici esercizi che non rispettano le norme igienico-sanitarie rischiano la condanna al risarcimento del danno nei confronti del cliente. Pertanto il Tribunale civile di Roma, con una recente sentenza, ha condannato il proprietario di un bar a risarcire i danni provocati a una cliente che, nel 2006, aveva trovato nel cappuccino una blatta morta. A seguito di un’ispezione effettuata dai N.A.S., su istanza dell’interessata, erano state rilevate le pessime condizioni igienico sanitarie del locale. La cliente aveva pertanto deciso di chiamare in giudizio il gestore dell’esercizio commerciale, ritenuto poi responsabile dal Tribunale sulla base della documentazione prodotta a seguito dell’ispezione. Come ben si sa, gli esercizi pubblici sono locali dove l’accesso è consentito a tutti e nei quali si svolge un’attività imprenditoriale. Tale attività è pertanto sottoposta a disciplina ferrea e a controlli finalizzati a tutelare la sicurezza, l’incolumità, la moralità e l’igiene delle persone che fruiscono dei servizi erogati. Proprio a causa dell’inosservanza delle regole sopra citate (il che è costituisce un comportamento penalmente rilevante), il giudice ha ritenuto che la cliente, pur non avendo subito un danno economico, è stata comunque vittima di un pregiudizio. L’episodio, infatti, ha generato nella vittima un turbamento ed un timore per la propria incolumità fisica tale da condizionare le sue scelte e le sue abitudini, inducendola a limitare la frequentazione di locali pubblici per la consumazione di cibi e bevande. Sulla base delle predette considerazioni alla cliente è stato riconosciuto il diritto ad essere risarcita con 1000 euro. Questa sentenza, come rilevato dalla difesa, è la prima in Italia che riconosce il "danno da insetto nel piatto", offrendo maggiori garanzie nei confronti dei consumatori e sensibilizzando ancor di più i gestori di pubblici servizi al rispetto delle norme igienico - sanitarie.

 

PHOTORED OMOLOGATO: INUTILI GLI AGENTI ACCERTATORI.

Se il photored è omologato, non è necessaria la presenza degli agenti accertatori vicino all’apparecchio elettronico affinché sia valida la multa per passaggio col rosso. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza. Prima del 2003, tuttavia, la Corte era di parere opposto. La presenza degli accertatori - ritenevano i giudici - doveva servire per evitare situazioni che avrebbero escluso la responsabilità del conducente. È il caso, per esempio, quando una coda di veicoli non permetta l’attraversamento tempestivo dell’incrocio e, nel frangente, scatti il rosso (e, con esso, la foto). Dopo il 2003, invece, è stato previsto che i photored debbano essere "debitamente omologati". Ciò esclude la necessaria presenza degli organi di polizia: saranno le stesse apparecchiature ad evitare evenienze come quella su esposta. Bisogna però garantire il rispetto delle regole sulle modalità d’installazione e di ripresa delle infrazioni contenute nei decreti di omologazione dei diversi dispositivi utilizzati. Solo a questa condizione infatti la contestazione dell’infrazione sarà valida, nonostante l’assenza fisica degli agenti.

 

EQUITALIA: NIENTE IPOTECHE SE IL DEBITO E’ INFERIORE A 8000,00.

La Cassazione ha chiarito che Equitalia S.p.A. non può né iscrivere ipoteche né procedere a esecuzione forzata su beni immobili del contribuente se il debito di quest’ultimo non supera 8.000 euro. Pertanto, tutte le ipoteche già iscritte, che eccedono questo valore, sono illegittime. Il cittadino, per ottenerne la cancellazione, potrà ricorrere alla Commissione Tributaria (per ipoteche iscritte su debiti di natura erariale, come tasse e tributi) o al Tribunale ordinario (per le ipoteche iscritte su debiti di altra natura, compresi i debiti nei confronti dell’INPS). La società di riscossione, in questi casi, potrà solo far ricorso al pignoramento mobiliare o a quello presso terzi (pignoramento dei crediti).

 

SALDI: AL VIA IL 5 GENNAIO, IN ANTICIPO PER LA CRISI.

Ventiquattro ore di anticipo rispetto all’anno scorso per i saldi invernali che partiranno il 5 gennaio prossimo, invece che il 6, in quasi tutte le città italiane. A cominciare da Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona e Perugia, insieme a Napoli e Bari, Cagliari e Reggio Calabria. A Palermo gli sconti scatteranno dal 2, solo a Roma la data resterà quella dell’Epifania. Ma molti negozianti li applicano già, come fa notare la Confesercenti, soprattutto i negozi di abbigliamento, a causa della crisi. Per le associazioni dei consumatori la partenza dei saldi invernali a ridosso del termine delle festività natalizie rappresenta un errore fatale che provocherà un enorme danno al settore del commercio, ai negozianti e ai consumatori. Far partire i saldi il 5 gennaio è una strategia sbagliata. I soldi delle famiglie italiane sono stati già spesi per le feste di Natale, per i regali, e per festeggiare il Capodanno, e poco e nulla resterà per gli acquisti durante i saldi. Il pessimo andamento delle vendite in questo periodo natalizio, poi, dimostra la tesi delle associazioni per le quali gli sconti di fine stagione andavano anticipati a dicembre, per sostenere il commercio e consentire risparmi ai cittadini. Così la previsione per i prossimi saldi non può che essere negativa, complice anche la crisi economica che attanaglia il nostro Paese e la scarsa fiducia dei consumatori, si prevede un generalizzato calo delle vendite, che potrà raggiungere picchi del -30 per cento nelle grandi città come Roma o Milano.

 

Maria Cipparrone

 

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