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Photored.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

11 febbraio 2006

Illegittima la contravvenzione in assenza degli agenti.


La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 23301 del 17 novembre 2005, si è nuovamente occupata della questione relativa alla contestazione immediata delle infrazioni al Codice della Strada, in particolare con riguardo all’attraversamento di incrocio con il semaforo emettente luce rossa, non contestato immediatamente, ma solo in epoca successiva, perchè rilevato a mezzo di apparecchiatura Photored - apparecchio predisposto per fotografare le auto che incorrono in tale violazione -, senza la presenza degli agenti in loco.

Ebbene, la sentenza di primo grado aveva respinto l’opposizione alla contravvenzione sulla base della considerazione che l’art. 384 del regolamento di attuazione del Codice della Strada elenca, a titolo esemplificativo, tra i casi in cui è consentita la contestazione successiva, quello di attraversamento del semaforo con luce rossa.

La Corte di Cassazione, invece, ha precisato che le condizioni che consentono la contestazione non immediata dell’ infrazione - sussistenti nel caso di utilizzazione di autovelox - non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che fa supporre una velocità non elevata; e che "l’assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384". Tale norma, peraltro, "ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e, in secondo luogo, non contempla affatto la assenza di agenti sul posto".

Pertanto, in mancanza della presenza degli agenti in loco, circostanza che preclude la possibilità di contestazione immediata laddove ciò sia possibile, e che impedisce di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera, con conseguenti possibili equivoci, è stata cassata l’impugnata sentenza con accoglimento dell’opposizione alla contravvenzione.

Erminia Acri-Avvocato

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