La normativa sui rifiuti
La normativa sui rifiuti è stata fino ad oggi priva di disposizioni specifiche sui rifiuti contenenti amianto e spesso oggetto di critiche, sia per la difficoltà di concreta applicazione, sia per contraddizioni contenute nei diversi testi.
l Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge 9 dicembre 1998, n.426 (cosiddetto Decreto Ronchi ter), abrogando la normativa esistente (articolo 56), sostituisce la preesistente classificazione dei rifiuti (speciali e tossico-nocivi), con la nuova, che li classifica in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Tuttavia, perché molte delle nuove disposizioni diventino realmente operative, manca l’emanazione di una serie di decreti di attuazione, con un quadro normativo destinato a modificarsi in tempi prossimi.
Attualmente, comunque, i rifiuti sono soggetti ad una doppia classificazione: quella ai fini giuridici e quella ai fini dello smaltimento.
La classificazione ai fini del regime giuridico-amministrativo
Il Decreto legislativo 22/97 basa la classificazione giuridica dei rifiuti esclusivamente sulla loro origine. Non sono pertanto più necessari, per classificare un rifiuto, lunghe è complesse analisi, ma basta verificare in quale degli elenchi, previsti dal Decreto Legislativo, il rifiuto è indicato.
Questa classificazione permette di suddividere i rifiuti in rifiuti urbani e rifiuti speciali
Rientrano tra i rifiuti urbani:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali o luoghi diversi dalle abitazioni, ma assimilabili agli urbani per qualità e quantità;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche;
- i rifiuti provenienti da aree verdi, giardini, parchi ecc.;
- (......).
Sono rifiuti speciali:
- i rifiuti da attività agricole o agro-industriali;
- i rifiuti derivanti da demolizioni, costruzioni a scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari ed apparecchiature deteriorati o obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso e le loro parti.
Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che vengano considerati rifiuti pericolosi i rifiuti inclusi nell’elenco dell’allegato D del Decreto (integrato dal D. Lgs. 389/97), con un criterio di classificazione basato, anche in questo caso, sulla provenienza, avendo il legislatore considerato a priori le caratteristiche quali-quantitativamente del rifiuto.
La classificazione dei rifiuti di amianto
In base a quanto detto solo due tipologie di rifiuti di amianto sono riportate nell’elenco dei rifiuti pericolosi:
- rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici (Codice CER 06.07.01, inclusi nei rifiuti da processi chimici inorganici);
- materiali isolanti contenenti amianto (Codice CER 17.06.01, inclusi nei rifiuti di costruzioni e demolizioni).
Gli altri rifiuti contenenti amianto sono classificati come rifiuti (speciali) non pericolosi e sono inclusi nelle seguenti categorie:
- rifiuti della fabbricazione di amianto cemento (Codice CER 10.13.02);
- apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre (Codice CER 16.02.04.);
- rifiuti derivanti da processi di lavorazione dell’amianto (Codice CER 16.02.06.);
- materiali da costruzione a base di amianto, comprendenti quindi le lastre di amianto piane e ondulate, i tubi, le canalizzazioni, i serbatoi, i pavimenti vinilici, le plastiche rinforzate contenenti amianto (Codice CER 17.01.05.).
N.B. Con il 1° gennaio 2002 si dovrà fare riferimento alla nuova classificazione prevista dalle recenti Direttive Europee (Decisione del 16 gennaio 2001 della Commissione delle Comunità Europee pubblicata sulla G.U.C.E. del 16 febbraio 2001 e Decisione del Consiglio del 23 luglio 2001 pubblicata sulla G.U.C.E. del 28 luglio 2001).
La classificazione ai fini dello smaltimento in discarica
La nuova classificazione dei rifiuti ha attualmente, per quanto riguarda l’amianto, valore giuridico-amministrativo e risulta applicabile ai fini del trasporto e degli adempimenti documentali a carico del produttore. Circa lo smaltimento, e in particolare la tipologia della discarica di destinazione, valgono ancora i criteri previsti dalla Deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in attuazione dell’abrogato DPR 915/82; nonché le specifiche disposizioni stabilite dal DPR 8/8/94. Quest’ultima norma, al punto 3 dell’articolo 6, prevede infatti la possibilità di smaltire i rifiuti di amianto legati in matrice cementizia o resinoide, provenienti da attività di bonifica e demolizione, purchè risultino classificabili quali rifiuti speciali non tossici e nocivi (rifiuti speciali non pericolosi secondo la nuova denominazione), in discariche di 2^ categoria di tipo A (discariche per inerti).
Altri rifiuti speciali non pericolosi, o pericolosi, con concentrazione di amianto (polveri e fibre libere) comprese fra 100 e 10.000 mg/Kg di rifiuto, vanno smaltiti in discariche di 2^ categoria di tipo B.
Tutti gli altri rifiuti con concentrazioni (polveri e fibre libere) superiori a 10.000 mg/Kg devono essere smaltiti in discariche di 2^ categoria di tipo C.
In tutti i casi la normativa non esclude la necessità, ai fini del conferimento in discarica, della determinazione mediante analisi del contenuto di fibre di amianto. In molte regioni, in deroga a questa disposizione, sono state emanate Direttive tecniche che consentono lo smaltimento, in discarica di 2^ categoria di tipo A, dei materiali contenenti amianto in matrice cementizia senza la determinazione preventiva del quantitativo di fibre presenti.
Il deposito temporaneo dei materiali contenenti amianto
L’articolo 6 del Decreto Legislativo 22/97 definisce deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti.
Per tale operazione non è prevista alcuna autorizzazione, se il raggruppamento è effettuato dal produttore del rifiuto.
Lo stoccaggio deve essere effettuato evitando ogni rilascio di fibre nell’ambiente, provvedendo all’imballaggio e all’etichettatura.
La durata massima di deposito deve essere di due mesi (tre per i non pericolosi) e non eccedere i 10 metri cubi (20 per i non pericolosi).
Non è considerato deposito temporaneo, e non può essere ammesso, salvo specifica autorizzazione regionale allo stoccaggio, il deposito di prodotti contenenti amianto effettuato in un luogo diverso da quello dove sono stati prodotti.
Il trasporto dei rifiuti contenenti amianto
Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti l’articolo 15 del Decreto Legislativo 22/97 prevede che, durante il trasporto, i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione, numerato e vidimato dall’Ufficio del Registro, in cui siano indicati:
- nome e indirizzo del produttore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell’istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.
Obblighi del produttore di rifiuti
Il produttore del rifiuto (persona o impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto), dopo averlo conferito a un soggetto autorizzato, non ha più responsabilità nel momento in cui riceve la copia del formulario di identificazione controfirmata e datata dal destinatario (impianto di smaltimento).
Se dopo tre mesi dal conferimento del rifiuto al trasportatore il produttore (persona la cui attività ha prodotto il rifiuto) non ha ricevuto copia del formulario è tenuto a darne comunicazione alla Provincia (art. 10 D.Lgs. 22/97).
Gli obblighi di comunicazione relativi al catasto rifiuti e di tenuta del registro di carico e scarico riguardano i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti, ovvero di recupero e di smaltimento rifiuti, nonché gli Enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali e artigianali. Nel caso di attività di demolizione e bonifica di materiali di amianto classificati come rifiuti non pericolosi il produttore non è soggetto agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico (art. 12 D.Lgs. 22/97), né a quelli di comunicazione al catasto rifiuti (art. 11 D.Lgs. 22/97 - MUD). Tali obblighi riguardano quindi solo il trasportatore e lo smaltitore.
Inertizzazione
La gestione dei rifiuti contenenti amianto e la loro messa in sicurezza risentirà notevolmente dei cambiamenti previsti dall’entrata in vigore delle Decisioni europee. La normativa italiana prevede sia la possibilità di conferimento in discarica, sia l’utilizzo di altri idonei trattamenti. Purtroppo le procedure autorizzative di tali di tali impianti alternativi risultano eccessivamente complesse e si interviene quasi sempre avviando i rifiuti d’amianto in discarica; il numero di tali impianti è però assolutamente insufficiente ad assorbire l’entità dei volumi di RCA (rifiuti in cemento amianto) raccolti e pertanto in molti casi questi rifiuti vengono avviati all’estero. Tenuto conto della pericolosità insita nel trasporto, soprattutto per i rifiuti friabili, tale soluzione andrebbe limitata al massimo e si dovrebbe auspicare ’’l’autosufficienza’’ regionale nello smaltimento.
In alcuni paesi europei esistono già diversi processi per il trattamento dei RCA, alcuni finalizzati al contenimento del potenziale inquinante (condizionamento in matrice cementizia, condizionamento in matrice resinoide), altri alla totale trasformazione dell’amianto, attraverso nuove proposte tecnologiche (vetrificazione, ceramizzazione, produzione di clinker, litizzazione, distruzione meccanochimica ecc.),finalizzati alla completa inertizzazione del materiale.
In genere si tratta di procedimenti di smaltimento dell’amianto mediante fusione, consistenti nell’utilizzo di altissime temperature o processi chimici che portano alla trasformazione cristallochimica dei rifiuti contenenti amianto in modo che diventino inerti ed insolubili, dando luogo a ’’materie secondo’’ che non necessitano più di un conferimento in discariche, ma possono essere reimpiegate in diversi settori industriali.
L’applicazione di tali tecnologie anche in Italia consentirebbe di limitare la diffusione di discariche controllate e soprattutto di garantire alle generazioni future la gestione successiva di tali impianti, che sono da tenere sotto controllo non solo per il periodo di attività, ma anche dopo l’eventuale dismissione.
Dr. Martino M. Rizzo
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