Le imprese che operano la rimozione dell’amianto
La legge 27 marzo 1992, n. 257 prevede, all’articolo 12, comma 4, che le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell’albo (.....). Il D.M 28 aprile 1998, n. 406, reca norme relative all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, ed effettivamente prevede l’iscrizione alla categoria 10 per le imprese che operano nella bonifica di siti e beni contenenti amianto. L’obbligo di iscrizione decorre da 60 giorni dopo l’emanazione da parte del Comitato Nazionale dell’Albo dei requisiti tecnici e finanziari. Dette norme sono inattuate perché, nonostante siano stati di recente fissati i requisiti tecnici, manca l’emanazione del Decreto che fissi i requisiti finanziari per l’iscrizione all’Albo.
I chiarimenti della Regione Calabria
A seguito di richiesta di chiarimenti, l’Assessorato Regionale alla Sanitā della Regione Calabria, Servizio Prevenzione Sanitaria, si č pronunciato con la nota prot. n. 21887 del 10 novembre 1999, di seguito riportata.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 406 del 28 aprile 1998, all’articolo 8 comma 1, lettera I stabilisce che le imprese che svolgono attivitā di bonifica di siti e beni contenenti amianto debbano essere iscritte all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
I criteri per l’iscrizione nonché la determinazione della modulistica da allegare alle relative domande vengono demandati al Comitato Nazionale dell’Albo attraverso le sezioni regionali presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione. Allo stato gli organi dell’albo (Comitato Nazionale e Sezioni Regionali) non hanno, compiutamente, definito i suddetti criteri e determinato la succitata modulistica.
Tenuto conto che nell’ambito di una necessaria ed efficace attivitā di tutela della salute pubblica e di salvaguardia dell’ambiente, gli interventi di bonifica di siti e beni contenenti amianto rivestono carattere prioritario, si ritiene che le ditte, ivi comprese quelle iscritte all’albo delle imprese artigiane, che effettuano tali interventi possono continuare l’attivitā nel rispetto delle norme vigenti e fino all’emanazione delle disposizioni che regolamentano l’iscrizione all’Albo.
Per gli interventi di Incapsulamento e Confinamento dei materiali contenenti amianto č sufficiente che la ditta che effettua i lavori, prima dell’inizio degli stessi, ne dia comunicazione agli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria.
Per i lavori di rimozione, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 277/91 la ditta che effettua l’intervento di rimozione o demolizione dei materiali contenenti amianto ha l’obbligo di predisporre un apposito Piano di Lavoro (.....)
Dr. Martino M. Rizzo, Dr. Leonardo Lione