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La sicurezza sul lavoro.
di Maria Graziella Tenuta  ( info@lastradaweb.it )

30 gennaio 2010






Con attenzione al lavoratore che usa videoterminali


L’art.32 della Costituzione Italiana: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 2087 del Codice Civile: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Le prime norme per la prevenzione degli infortuni riguardanti igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e altri disposizioni, venivano regolamentati dal D.P.R. n. 57 del 27/04/1955, che viene in seguito sostituito dalla legge 626/94 e successivamente dal Decreto Legislativo 81/200 e DLG 106/94.

E’ in vigore dal 15/05/2008 il Testo Unico in materia di tutela e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha sostituito e abrogato il D. Leg. 626/94 ed ha introdotto nuove norme per la tutela della salute e sicurezza, con nuove e più severe sanzioni.

La gestione della sicurezza sul lavoro, viene vista come processo partecipato, che prevede diversi attori e che deve coinvolgere tutto il personale.

Gli interessati devono controllare i fattori di rischio attraverso:

  • La valutazione di tutti i rischi;
  • La programmazione e il miglioramento delle attività di sicurezza;
  • Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
  • Informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Vengono istituite nuove figure aziendali che possono essere definiti gli attori della sicurezza e sono:

  • Datore di Lavoro
  • Dirigenti
  • Lavoratori
  • RSPP
  • ASPP
  • Medico Competente
  • RSL
  • Addetti antincendio e Primo soccorso.

DATORE DI LAVORO : - Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, nel cui ambito presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il DDL non può delegare la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto.

Non può delegare la designazione del responsabile di servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Ha l’obbligo di nominare il medico competente, designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi , antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione di emergenza.

CAPACITA’ E DELLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E ALLA LORO SICUREZZA. DEVE TENERE CONTO DELLE

Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

IL DDL ha l’obbligo di richiedere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Deve richiedere, al medico competente, l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di emergenza e dare istruzione affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave immediato ed inevitabili, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Informare al più presto possibile, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, circa al il rischio stesso e le disposizioni prese.

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività, in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Il datore di lavoro deve prendere appropriati provvedimenti per evitare, che le misure tecniche adottate, possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente il perdurare dell’assenza di rischio.

Comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro, che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi le assenze dal lavoro superiore a tre giorni.

Nelle Pubbliche Amministrazione, per datore di lavoro, si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

LAVORATORE : - Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Hanno l’obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, sottoporsi ai controlli sanitari.

E’ stato introdotto l’obbligo sanzionato di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

RSPP : - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui l’art.32 , che viene nominata dal datore di lavoro e che lo assiste nell’individuazione dei rischi e lo aiuta a trovarne le soluzioni, coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Redige il DVR ( documento di valutazione dei rischi). Il RSPP può essere fatto anche dal datore di lavoro previo un corso di formazione di 16 ore.

ASPP : - E’ la persona che fa parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

RSL : - E’ la persona che deve garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla definizione del piano di sicurezza. Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato per rappresentare i lavoratori, per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

MEDICO COMPETENTE : - Medico in possesso di uno dei requisiti formativi o professionali, che collabora con datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti specificati dal decreto legge.

Possono accedere ai luoghi di lavoro, giorno o notte che sia, gli Organi di Ispezione ASL (oggi ASP) , Ispettori di polizia.

La torta della sicurezza

La torta della sicurezza si divide in quattro fette.

1 - Fetta dei rischi nota a tutti

2 - Fetta dei rischi noti all’azienda

3 - Fetta dei rischi noti al lavoratore

4 - Fetta dei rischi ignota a tutti

FETTA DEI RISCHI NOTA A TUTTI:- indica le conoscenze comuni ai lavoratori e all’azienda circa i possibili rischi. E su questa base che vengono impostate le normali norme di prevenzione.

FETTA DEI RISCHI NOTI ALL’AZIENDA:- sono le informazioni sui rischi lavorativi che l’azienda conosce, ma che non ha ancora trasmesso al lavoratore.

FETTA DEI RISCHI NOTI AL LAVORATORE:- indica sia quei comportamenti o atteggiamenti a rischio, che il lavoratore mantiene all’insaputa dell’azienda, sia rischi che il lavoratore ha scoperto e che l’azienda ancora ignora.

FETTA DEI RISCHI IGNOTA A TUTTI:- fetta dei rischi ancora da scoprire e/o valutare.

CARATTERISTICHE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO AL VDT

Attrezzature

L’utilizzazione in sé dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per il lavoratori.

Il monitor, o schermo, deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e uno spazio adeguato tra essi.

L’immagine sul monitor deve essere stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.

La brillantezza e/o il contrasto di luminanza, tra i caratteri e lo sfondo, devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Il schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente, per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore.

E’ possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore , in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferibilmente la posizione seduta.

(N.B. con distanza inferiore ai 50 cm. si va incontro ad affaticamento visivo)

Sul monitor non devono essere presenti riflessi e riverberi, che possano causare disturbi all’utilizzazione durante lo svolgimento delle proprie attività.

La tastiera deve essere separata dello schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza, per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole, tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire l’appoggio dell’avambraccio davanti la tastiera nel corso della digitazione.

La tastiera deve avere una superficie opaca per evitare i riflessi.

Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro e deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato all’uso.

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

L’altezza del piano di lavoro, fissa o regolabile, deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento ed il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare un’adeguata distanza visiva dallo schermo.

Il supporto per i documenti, deve essere stabile e regolabile, deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

Il sedile di lavoro, deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente allo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza ed inclinazione regolabile.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.

Il sedile deve essere dotato di meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente .

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino, per far assumere una posizione adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

L’impiego prolungato dei computer portatili, necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni, nonché un idoneo supporto che consuma il corretto posizionamento dello schermo.

Ambiente

Spazio -

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

Illuminazione -

L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo), deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore, devono essere esitati disponendo la postazione del lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale ed artificiale. Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro, che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere coperte di un opportuno dispositivo di copertura regolabile, per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Rumore -

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro, non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.

 

 

 

RISCHI CONNESSI ALL’USO DEI VDT

1 - Rischi visivi

2 - Rischi muscolo scheletrici

3 - Stress

COME COMBATTERE QUESTI RISCHI

SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO : LE PAUSE

Il lavoratore, quando utilizza un videoterminale in modo regolare e abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, per tutta la settimana lavorativa, HA DIRITTO ad un’interruzione della sua attività mediante pause o cambiamenti di attività.

Le modalità di tali pause sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o da quella aziendale.

In assenza di indicazioni contrattuali, le pause sono di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al video terminale.

Le modalità e durata dell’interruzione possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale, ove il medico competente né evidenzi la necessità.

Le pause non si possono cumulare né all’inizio né alla fine dell’orario di lavoro.

Non possono essere compresi nelle pause, i tempi d’attesa della risposta da parte dei terminali, che sono e devono essere considerati, tempi di lavoro, quando il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è parte integrante dell’orario di lavoro e come tale, non può essere considerato in riduzione dello stesso.

 

 

Sintomi di affaticamento visivo

          • Bruciore
          • Pesantezza oculare
          • Fotofobia
          • Prurito oculare e lacrimazione
          • Ammiccamento e arrossamento

 

 

          • Cefalea
          • Nausea

 

 

          • Riduzione dell’acutezza visiva
          • Visione sfocata
          • Visione sdoppiata

 

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

Rigidità, intorpidimento, dolore a:

  • Collo
  • Spalle
  • Schiena
  • Arti superiori
  • Polsi

 

POSIZIONI CORRETTE DI LAVORO AL VDT

Testa: chi osserva lo schermo deve avere una posizione normale un po’ inclinata in avanti, il suo asse visivo deve essere un po’ inclinato verso il basso rispetto l’orizzonte.

Tronco: deve avere un’angolazione a 90° (verticale) rispetto all’asse delle cose, non può andare in avanti ma può raggiungere i 110° verso dietro. La posizione è molto importante, in quanto mantenendo la posizione giusta, c’è meno carico per la zona lombare.

Braccia: devono poggiare comodamente sul piano di lavoro, in modo da scaricare il peso degli arti senza interessare le spalle. Tra il braccio e l’avambraccio dovrebbe essere garantito l’angolo retto. Gli oggetti necessari al lavoratore dovrebbero essere collocati nel raggio di azione delle braccia.

Avambracci: dovrebbero essere appoggiati sul piano di lavoro, in modo di non caricare sulla colonna. Quindi la tastiera dovrebbe distare 10 cm dal piani lavoro.

Gambe: devono trovarsi in posizione di riposo, i piedi poggiare sul pavimento in modo che l’angolo tra coscia e gamba sia di 90° più o meno.

 

L’assenza di una o più condizioni normali e ottimali di lavoro possono, nel tempo, provocare una condizione di stress per il lavoratore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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