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L’EURO E LE IMPRESE
di Claudio Livraghi  ( c.livraghi@tin.it )

25 settembre 2001

Regole operative per la fatturazione, contabilità in EURO, sono alcuni degli argomenti che vi proponiamo in questo articolo specialistico, scritto da un esperto altamente qualificato, molto utile agli imprenditori per gestire al meglio il passaggio all'EURO.

L’EURO E LE IMPRESE - Parte I°

1. Introduzione dell’euro nelle imprese: premessa

Dal 1° gennaio 1999, a norma dell’art. 2 del regolamento Ce 974/9, l’Euro è diventata la moneta dei Paesi aderenti all’Unione monetaria europea.

L’Euro tuttavia non sostituirà da subito la lira e le altre valute dei Paesi aderenti, ma è stata prevista una fase transitoria (dall’1.1.1999 al 31.12.2001) durante la quale l’Euro avrà pieno valore legale come "moneta scritturale" (ossia, non circolerà come moneta cartacea e metallica), e insieme alla lira avrà corso legale in Italia.

Dall’1.01.2002 l’Euro sarà immesso in circolazione sotto forma di banconote e monete metalliche, mentre la lira verrà ritirata dalla circolazione e cesserà di avere corso legale entro il 30.06.2002.

I tassi di conversione in Euro delle monete degli Stati aderenti alla UEM sono stati irrevocabilmente fissati il 31.12.1998.

Il tasso di conversione Lira / Euro è stato fissato in Lit. 1936,27.

A livello comunitario l’introduzione dell’Euro è disciplinata dal regolamento Ce n. 1103/97 del 17.06.1997 e dal regolamento Ce n. 974/98 del 03.05.1998.

Per l’Italia le disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale sono state emanate con il D.Lgs. 24.06.1998, n. 213 (pubblicato sul S.O. n. 116/L alla G.U. n. 157 dell’8.07/1998).

2. Regole operative per la fatturazione

Dal 1° gennaio 1999, le imprese possono fatturare le proprie operazioni in lire oppure in Euro, o anche adottare entrambe le valute, indipendentemente dalla moneta di conto utilizzata per la contabilizzazione delle operazioni.

Con la circolare n. 291/E del 23.12.1998, il Minfinanze ha precisato che "la fattura non rientra tra i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna".

Pertanto:

a) è possibile emettere fatture in Euro e successivamente ritornare a produrre documenti in lire;

b) in caso di emissione di fatture in Euro, è possibile comunque contabilizzarle in lire, se si adotta la contabilizzazione nella valuta nazionale.

A norma dell’art. 1, primo comma, lett. n, del D.Lgs. 213/98, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna sono costituiti dal:

 bilancio dell’impresa;

 bilancio consolidato;

 altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari destinati al pubblico.

Qualunque sia la valuta adottata per la fatturazione, tutti gli elementi della stessa (imponibile, imposta, totale) devono essere espressi nella medesima valuta.

La conversione delle lire in Euro avviene traducendo e arrotondando i singoli elementi fiscalmente rilevanti della fattura (imponibile, imposta, ritenuta, cassa di previdenza, etc.) e sommando gli importi già convertiti in Euro. La citata circolare n. 291/E chiarisce che il totale espresso in Euro, potrà in tal modo, differire dalla conversione diretta del totale espresso in lire, ma per importi scarsamente rilevanti.

Si rileva, al riguardo, che tale metodo di conversione degli importi delle fatture permette di ottenere la "quadratura" delle somme al momento della registrazione sui Libri contabili.

Gli importi espressi in Euro devono essere arrotondati al centesimo di Euro, ossia sino a due cifre decimali. Per l’Italia, gli importi decimali devono essere separati con la virgola.

L’arrotondamento al centesimo va fatto per eccesso, se la frazione non è inferiore a 0,005 Euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare.

Ad esempio: un importo di 100,653 Euro va arrotondato a 100,65 Euro, mentre un importo di 100,655 Euro, o superiore, si arrotonda a 100,66 Euro. Si precisa al riguardo che tale metodo di arrotondamento differisce dall’arrotondamento matematico e da quello costantemente usato ai fini delle imposte sui redditi e ai fini I.V.A.

I criteri e le modalità di conversione in lire o in Euro appena descritti sono validi anche per l’emissione delle ricevute fiscali e dei documenti di trasporto che recano l’indicazione dei corrispettivi.

Operazioni intracomunitarie

Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, si precisa che restano valide le usuali procedure di registrazione delle fatture utilizzate fino ad oggi.

La conversione degli importi deve, tuttavia, avvenire sempre passando attraverso l’euro. Nell’ipotesi di fatture espresse in una delle valute aderenti, dunque, l’acquirente italiano deve preliminarmente convertire gli importi in euro, con arrotondamento almeno fino alla terza cifra decimale e, successivamente, convertire l’importo ottenuto in moneta nazionale.

Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo salvo che producano i medesimi risultati.

Ad esempio, ai fini della compilazione dei Modelli Intrastat:

1) fattura emessa in una valuta di un paese aderente all’euro ̃ l’acquirente nazionale converte gli importi in euro e, successivamente, converte il risultato ottenuto in lire.

2) fattura emessa in euro ̃ l’acquirente nazionale converte gli importi espressi in euro sia in lire che nella valuta del Paese dell’emittente;

3) fattura emessa in una valuta di un Paese non aderente all’euro ̃ l’acquirente nazionale converte in euro gli importi esposti nella fattura e, successivamente, converte l’importo ottenuto sia in lire che nella valuta del Paese dell’emittente.

 

3. La contabilità in Euro

A norma dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 213/98, a decorrere dall’1.01.1999, le imprese hanno la facoltà di adottare l’euro come moneta di conto.

Nel periodo transitorio i contribuenti possono liberamente scegliere di tenere le scritture contabili obbligatorie, in lire o in euro.

Per effettuare tale scelta non occorrono particolari adempimenti formali, rilevando unicamente il comportamento concludente del contribuente.

La scelta può aver luogo in qualsiasi momento del periodo d’imposta, senza che ciò comporti necessariamente la messa in uso di nuovi registri contabili.

Il contribuente può tenere la contabilità in entrambe le valute. In tal caso l’annotazione sul registro Iva vendite deve essere effettuata in relazione alla valuta utilizzata per l’emissione della fattura. Ad esempio: per le fatture emesse in lire dovranno essere utilizzate soltanto le colonne denominate in lire; per le fatture emesse in euro dovranno essere utilizzate le colonne denominate in quest’ultima valuta.

Si precisa, infine, che la registrazione dell’operazione deve essere effettuata una sola volta.

Gli stessi criteri valgono per la registrazione delle fatture di acquisto. Pertanto tali fatture potranno essere registrate sia in lire che in euro.

Il contribuente può utilizzare, per motivi di organizzazione aziendale, dei registri sezionali separati per le operazioni in lire e per quelle in euro.

L’art. 16 del D.Lgs. 213/98 stabilisce che, a partire dalla redazione del primo documento contabile a rilevanza esterna in euro, tutti i documenti della medesima natura, riferiti a quella data o a date successive, devono essere redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni.

Al riguardo, il Minfinanze (con la citata circolare n. 291/E) ha precisato che "in assenza di specifiche previsioni che importano l’obbligo di adottare la contabilità in Euro dopo la redazione del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna, le imprese medesime, durante il periodo transitorio, mantengono la facoltà di annotare le operazioni sia in lire che in euro".

4. Il trattamento delle differenze di cambio nelle imprese industriali e mercantili

A partire dal 1° gennaio 1999, essendo ormai irrevocabilmente fissati i tassi di cambio, le poste monetarie espresse nelle valute dei Paesi aderenti alla Uem, iscritti nei bilanci delle imprese, non comporteranno più la rilevazione di differenze di cambio positive o negative.

Pertanto i bilanci delle imprese, chiusi al 31.12.1998, dovranno recepire gli utili o le perdite su cambi relativi ai crediti e i debiti, espressi nelle suddette valute, non ancora incassati o pagati alla data del bilancio.

Tali utili o perdite si considerano, infatti, a tutti gli effetti realizzati.

I criteri per la determinazione ed il trattamento delle differenze di cambio derivanti dall’introduzione dell’euro, relativamente alle imprese diverse da quelle esercenti attività creditizia e finanziaria, sono disciplinati dall’art. 18 del D.Lgs. 213/98.

Tale norma detta i criteri unicamente per la determinazione delle differenze di cambio relative agli elementi monetari in valute aderenti esistenti in bilancio alla data del 31.12.1998 (ovvero, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, esistenti alla data di chiusura dell’esercizio in corso alla data del 31.12.1998).

Per "elementi monetari" si devono intendere (si veda la bozza dei Principi Contabili sull’Euro elaborata dalla Commissione congiunta tra Dottori Commercialisti e Ragionieri per la statuizione dei principi contabili): le disponibilità in denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro determinati o determinabili.

Tali elementi monetari andranno convertiti nella moneta di conto adottata applicando i tassi di cambio irrevocabilmente fissati il 31.12.1998. Per i criteri di conversione e di arrotondamento degli importi, vedasi quanto esposto sopra.

L’art. 18 del D.Lgs. 213/98 stabilisce tre metodi per la rilevazione fiscale delle differenze di cambio:

a) metodo "di imputazione integrale e immediata" (art. 18, comma 3);

b) metodo "pro-rata" (art. 18, comma 5);

c) metodo "forfetario" (art. 18, comma 6).

Si precisa che un’impresa non potrà utilizzare metodi differenti a secondo della natura positiva o negativa delle differenze cambi.

Pertanto una volta che un’impresa ha optato per un criterio, questo dovrà essere seguito per tutte le differenze cambio determinate, indipendentemente dalla valuta Uem delle poste monetarie che le hanno generate e dal saldo economico delle stesse.

Il metodo prescelto di rilevazione delle differenze di cambio esplicherà i propri effetti sulla determinazione del risultato d’esercizio.

Infatti, i componenti positivi e negativi di reddito, essendo componenti di natura finanziaria (da iscrivere nella voce C del C.E.):

 ai fini delle imposte sul reddito, concorrono alla formazione del reddito d’impresa nell’esercizio in cui avviene la loro contabilizzazione;

 ai fini Irap, concorrono alla formazione della base imponibile in virtù della mancata indicazione di detti componenti nelle voci espressamente indicate nell’art. 5 del D.Lgs. 446/97.

 

a) Metodo di imputazione integrale e immediata

In base a tale criterio, le differenze di cambio in qualunque momento maturate - rilevate in applicazione della conversione nella moneta di conto degli elementi monetari espressi in valute aderenti - devono essere imputate per il loro intero ammontare nel conto economico dell’esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.1998.

Rilevazione in Partita Doppia

a) Imputazione integrale e immediata al C.E. delle differenze positive di cambio:

_________________________ 31/12/1998__________________________

Diversi a Differenze positive di cambio

Crediti v/Clienti

Debiti v/Fornitori

________________________ ___________________________

b) Imputazione integrale e immediata al C.E. delle differenze negative di cambio:

___________________________31/12/1998__________________________

Differenze negative di cambio a Diversi

Crediti v/Clienti

Debiti v/Fornitori

____________________________ ___________________________

 

b) Metodo di imputazione pro-rata temporis

 

In alternativa al metodo di cui al punto precedente, è possibile ripartire le differenze di cambio positive e/o negative, in qualunque tempo maturate, in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell’elemento monetario che le ha generate.

Pertanto la ripartizione delle differenze di cambio va fatta tenendo presente sia la variabile tempo che la prevedibile evoluzione del capitale da pagare o da incassare.

Qualora, tuttavia, l’elemento monetario viene incassato, pagato ovvero ceduto, la differenza di cambio residua va necessariamente imputata al C.E. relativo al periodo nel quale è avvenuto l’incasso, il pagamento ovvero la cessione.

 

Rilevazione in Partita Doppia

a) rilevazione in P.D. delle differenze positive di cambio

______________________ 31/12/1998__________________________

Diversi a Differenze positive di cambio

Crediti v/clienti

Debiti v/ fornitori

_______________________ ___________________________

 

b) rilevazione del frazionamento delle differenze di cambio in quote costanti dipendenti dalla durata residua di ciascun debito o credito di cui:

 la prima di competenza del 1998:

__________________________ 31/12/1998 ____________________________

Differenze positive di cambio a Risconti passivi

__________________________ _____________________________

 

 le restanti quote di competenza dei periodi di imposta successivi, la cui rilevazione verrà eseguita operando sull’imputazione dei risconti passivi.

c) Metodo di imputazione "forfettaria"

Il metodo di imputazione forfettario consente di ripartire le differenze di cambio, in qualunque tempo maturate, in quote costanti, nell’esercizio chiuso (o in corso) al 31.12.1998 e nei tre successivi.

Tale metodo prescinde pertanto:

- dalla durata e dalla prevedibile evoluzione degli elementi monetari che hanno generato le differenze di cambio;

- dalla vicenda dei relativi incassi, pagamenti o cessioni.

Rilevazione in Partita Doppia

 

a) rilevazione in P.D. delle differenze positive di cambio

______________________ 31/12/1998__________________________

Diversi a Differenze positive di cambio

Crediti v/clienti

Debiti v/fornitori

_______________________ ___________________________

 

 

b) rilevazione in P.D. del frazionamento delle differenze di cambio in 4 quote costanti di cui:

 la prima di competenza del 1998:

__________________________ 31/12/1998 ____________________________

Differenze positive di cambio a Risconti passivi

__________________________ _____________________________

 le restanti quote di competenza dei periodi di imposta 1999, 2000 e 2001, la cui rilevazione verrà eseguita operando sull’imputazione dei risconti passivi.

 

 

 

Claudio Livraghi

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

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