“Salve
avvocato, ho 65 anni, sono separata da 10 anni e mio marito, da
almeno sei anni, non paga più l’assegno di mantenimento
previsto, per me, dalla sentenza di separazione. Non lavoro, non ho
redditi. Posso chiedere la pensione sociale?”
Gentile
lettrice, per poter percepire l’assegno sociale (in precedenza
denominato “pensione sociale”), tra gli altri requisiti,
il richiedente deve avere un reddito
al di sotto della soglia prevista
per legge, che varia a seconda che la persona sia coniugata o meno.
Se
il richiedente non è coniugato il limite di reddito è
pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale: per l’anno
2015 è pari a €5.830,76. Se il richiedente è
coniugato il limite di reddito (considerando quello di entrambi) è
raddoppiato, ossia pari a €11.661,52.
Nel
calcolo dei redditi non deve tenersi conto delle somme di cui il
richiedente sia semplice titolare, ma solo di quelle effettivamente
percepite. Pertanto, provando che l’ex coniuge non versa
l’assegno di mantenimento e che, senza queste somme, il reddito
rientra nei limiti previsti dalla legge, può essere inoltrata
la domanda per l’erogazione dell’assegno sociale,
ovviamente in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti.
In
proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n.6570/2010, ha avuto
modo di precisare che “In tema di assegno sociale, l’art. 3
l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato
provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è
oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente
ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del
redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito
incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume
rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce
di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di
tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione
reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale.”
Erminia
Acri-Avvocato
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