Antenne paraboliche.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

16 dicembre 2009



Il regolamento condominiale puņ vietarne l'installazione al singolo condomino?




Nel nostro ordinamento giuridico una serie di norme, come confermato dalla Corte di Cassazione, tutelano il diritto all’installazione di apparecchi per la ricezione di programmi radio – televisivi, in particolare l’art.21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero "con ogni mezzo di diffusione". Conseguentemente, con riguardo ad un edificio condominiale, il singolo condomino può montare un’antenna parabolica autonoma nel proprio appartamento o occupare con un’antenna parti comuni dell’edificio, come il lastrico solare, purchè essa non arrechi pregiudizio all’uso del bene da parte degli altri condomini, nè produca un qualsiasi apprezzabile danno alle parti comuni.


E’ consentita anche l’installazione di antenne televisive nell’altrui proprietà, ma a condizione che sia impossibile, per l’utente di servizi radiotelevisivi, utilizzare spazi propri (Legge n. 554/40; d.P.R. n. 156/73; d.lgs. n. 259/03).


Inoltre, secondo la giurisprudenza, anche ove un condominio sia dotato di antenna televisiva centralizzata, nè l’assemblea dei condomini nè il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di antenne individuali su parti comuni ad iniziativa dei condomini, perchè in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della cosa comune, in quanto si impedisce di usare il bene in tutte le sue possibili utilità, fra cui quella di installare antenne.


Il divieto di installazione dell’antenna singola è ritenuto non valido pure se contenuto in disposizioni del regolamento condominiale contrattuale, accettate da tutti i condomini.


Tuttavia, i Comuni possono imporre, a date condizioni, l’antenna centralizzata (Legge n.249/97). L’installazione di antenna singola, perciò, è legittima, senza necessità di autorizzazione dell’assemblea condominiale, salvi i limiti appena esposti o il divieto posto dai Comuni.




Erminia Acri-Avvocato

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