Equa riparazione per un processo troppo lungo.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

13 novembre 2009



Spetta anche al condominio?



La legge n.89/2001 (Legge Pinto) disciplina l’equa riparazione che può essere chiesta da chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, etc. – per un periodo di tempo considerato irragionevole, ossia troppo lungo. Tale legge, infatti, ha recepito il principio dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, secondo cui "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge...".


I risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi rappresentano una voce di debito consistente per lo Stato italiano, sicchè si comprende bene quanto possano incidere eventuali indennizzi per irragionevole durata del processo quando si tratta di materia condominiale, dove le vertenze in sede giudiziaria sono tante e spesso durano molti anni.


Ebbene, in proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia contro una sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto ad un condominio l’indennizzo per un processo troppo lungo, asserendo che il condominio, essendo un ente di gestione delle cose comuni, privo di personalità giuridica, non può chiedere l’equa riparazione.


La Corte nella citata sentenza ha precisato che <<l’amministratore può agire solo in virtù della delibera assembleare anche nella non totalità a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente come singoli è necessario uno specifico mandato da parte di tutti condomini, nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito per la prima volta in sede di legittimità, non vi è dubbio che il diritto all’equo indennizzo per la ragionevole durata del processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente la pendenza del processo troppo lungo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singoli del risarcimento>>.



Erminia Acri-Avvocato

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