Canna fumaria e condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

1 ottobre 2009



Il singolo condomino puņ installare una nuova canna fumaria?



L’installazione di una canna fumaria da parte del singolo condomino incontra limiti tecnici e limiti legali.


Infatti, salvo limitazioni previste dal regolamento condominiale, in linea generale, è da ritenere un’attività consentita perchè rientrante nell’uso della cosa comune, previsto dall’art. 1102 del Codice civile, che, come tale, non richiede il consenso degli altri condomini, ed è lecita quando:


a) non altera la naturale destinazione della cosa comune;

b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto;

c) non pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell’edificio;

d) non arreca danno alle singole proprietà esclusive.

Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza, l’uso del muro comune per appoggiarvi un’autonoma canna fumaria è ammesso purchè non ne alteri la naturale destinazione, non pregiudichi la stabilità dell’edificio e non impedisca agli altri comproprietari di utilizzarlo secondo il loro diritto. Tale installazione deve rispettare i diritti sulle distanze legali, sicchè la distanza per la collocazione del manufatto non puo’ essere inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà individuali, e non può essere ridotta in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre la canna fumaria.


Occorre, inoltre, rispettare le norme sulle immissioni, tenendo presente che se le immissioni di fumo – o altro- , seppure potenzialmente dannose alla salute, sono prodotte dal normale utilizzo delle canne fumarie e non raggiungono livelli d’inequivocabile intollerabilità, devono essere sopportate.




Erminia Acri-Avvocato

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