Novitą su autovelox.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

15 settembre 2009



Niente pił apparecchi 'occultati' e servizio affidato solo agli organi di polizia (Direttiva 14 agosto 2009 Ministero dell'Interno).



La previsione dell’installazione di autovelox ed altri dispositivi di controllo della velocità è volta a sensibilizzare gli utenti della strada ad una maggiore prudenza nella guida per garantire una maggiore sicurezza stradale. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni sono sorte non poche questioni sulla legittimità delle modalità di utilizzo di questi sistemi di prevenzione e, conseguentemente, delle multe elevate per infrazioni tramite essi rilevate.


Pochi mesi addietro, con la sentenza n.11131/2009, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un’impresa titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox in tre Comuni della Provincia di Cosenza, dove numerosi automobilisti erano stati multati attraverso i rilievi di apparecchi autovelox ben nascosti all’interno di autovetture in sosta. Ebbene, in quel caso specifico, la Corte ha ravvisato “la sussistenza del fumus del reato di truffa” a danno degli automobilisti, individuando il periculum in mora nei prevedibili ulteriori esborsi illegittimi da parte degli automobilisti tramite l’accertamento automatico della velocità in quel modo organizzato, giacchè il privato concessionario “ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato a incrementare le riscossioni”, ed ha ribadito che, in considerazione dell’articolo 142 del Codice della strada, “le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili”, inoltre, come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno 3 agosto 2007, è obbligatoria la segnalazione dell’apparecchio con la necessità di una distanza di almeno 400 metri tra cartello di avviso e postazione di controllo.


Allo scopo di rafforzare la sicurezza stradale ed affermare l’intento della normativa in materia, che è quello di prevenire incidenti più che reprimere, il Ministro dell’Interno, con direttiva del 14 agosto 2009 indirizzata a tutti i Prefetti, ha puntualizzato alcune regole per l’utilizzo degli strumenti di controllo della velocità.


La direttiva, in particolare, prevede:

  • l’utilizzo delle apparecchiature di controllo della velocità esclusivamente da parte delle forze di polizia, senza possibilità di appalto dei servizi di accertamento a società private;

  • controlli periodici di funzionalità degli apparecchi;

  • obbligo di adeguata segnalazione delle postazioni di controllo sia fisse che mobili (il cartello di avviso deve essere installato ad una distanza congrua dal luogo in cui è collocato il dispositivo, dovendosi fare riferimento, per il calcolo della distanza, all’art. 79, comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che stabilisce le distanze minime in base al tipo di strada);

  • maggiore tutela della riservatezza (foto e riprese video devono essere trattate solo da personale degli organi di polizia incaricati al trattamento e alla gestione dei dati);

  • rilevamento selettivo che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell’eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida;

  • contestazione immediata solo nei casi in cui sussistano tutte le garanzie per la sicurezza della circolazione e degli operatori;

  • coordinamento territoriale fra le Forze di Polizia e le Polizie locali per evitare la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada;

  • un osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali causati dall’eccesso di velocità e la valutazione dell’efficacia delle attività di contrasto adottate nell’ottica del contenimento dei fenomeni di incidentalità.


Erminia Acri-Avvocato

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