“Salve,
sono divorziata da 6 anni con due figli minorenni. All’epoca
del divorzio, a me era stata attribuita la casa familiare, di
proprietà del mio ex marito (i figli abitavano e abitano con
me). Sto per sposarmi di nuovo: ho diritto a restare nella casa
familiare, dove verrebbe a vivere il mio secondo marito?”
La
disciplina del codice civile prevede che l’adozione del
provvedimento di assegnazione della casa coniugale è
subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non
autosufficienti conviventi con i coniugi, ed è irrilevante il
titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare
(diritto di godimento o diritto reale), spettante ad uno dei coniugi
o ad entrambi.
In
particolare, l’articolo n.337 sexies cod. civ, . stabilisce che
<< Il godimento della casa familiare è attribuito
tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di
proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene
meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga
nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca
sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
In
presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a
comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata
comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà
di reperire il soggetto.>>
Come
affermato in più occasioni dalla giurisprudenza (Corte
Costituzionale, Sentenza 30 luglio 2008 n. 308; Corte di
Cassazione, Sentenza 15.07.2014 n. 16171), non solo l’assegnazione
della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa è
subordinata all’accertamento giudiziale di nessun nocumento ad alcun
interesse dei figli, sicchè, la revoca dell’ assegnazione
della casa non deriva automaticamente da un nuovo matrimonio o di una
convivenza di fatto da parte del genitore affidatario o
domiciliatario, ma dall’accertamento che la perdita del beneficio non
sia lesiva degli interessi della prole.
Pertanto,
la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nei
confronti dell’ex coniuge, convivente con i figli minori,
dopo le nuove nozze e l’instaurarsi della convivenza con il
nuovo coniuge nella casa di proprietà dell’ex partner,
può intervenire solo ove risulti conforme all’interesse dei
minori.
Erminia
Acri-Avvocato
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