Quesiti legali-Compatibilità tra guida e psicofarmaci.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

11 novembre 2008



Quale tutela per il conducente e per gli altri?



Le chiedo cortesemente la possibilità di risolvere un quesito personale per me di grande importanza. Le espongo di seguito la questione : mio padre di 73 anni da due soffre di una grave depressione che si sovrappone ad un disturbo di personalità. Dopo un breve periodo presso il reparto psichiatrico di un ospedale di Milano é stato dimesso con l’ennesima nuova terapia. In precedenza ha abusato di farmaci e, guidando l’auto ha fatto un incidente (per fortuna non grave), coinvolgendo delle persone. Parlando con lo psichiatra che ha avuto in cura mio padre, alle dimissioni del medesimo, gli ho chiesto se sia in grado di guidare e lui ha risposto di si, tranne nelle ore serali che sono i momenti preposti all’assunzione dei farmaci (Quietapina). Considerando però il fatto che mio padre ha avuto fino ad ora problemi di abuso e non é detto che non si ripropongano, come faccio a tutelare i pedoni? Inoltre, se mio padre dovesse provocare un incidente mortale e ci fosse una causa civile, visto e considerato che i miei genitori sono nulla tenenti mentre io ho una casa di proprietà, come posso tutelare i miei cari? Anche se non sono il tutore legale di mio padre, a causa sua, posso essere destinataria ultima di una sentenza civile quando mio padre dovesse essere in vita o dopo la sua morte? Posso ricusare un’eredità di questo genere? Le sarei molto grata se potesse risolvere i miei dubbi. Grazie.”



Il Codice della Strada, nella disposizione dell’art.187, prevede che <<1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e’ commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio........1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223....>> Tali ultime sanzioni accessorie sono la sospensione o la revoca della patente.


Inoltre, lo stesso articolo 187 dispone che gli organi di Polizia stradale, quando v’è motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, e, ove tali accertamenti diano esito positivo oppure qualora si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie attrezzate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le stesse regole si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.


La condotta di chi si pone alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope – gli psicofarmaci contengono sostanze psicotrope -, pertanto, è sanzionata penalmente, indipendentemente dalla quantità di sostanza assunta.


Peraltro, normalmente, nelle indicazioni dei medicinali si avverte dell’eventuale presenza di principi attivi incompatibili con la guida, e la stessa avvertenza è fornita dal medico che prescrive farmaci che possono avere effetti sulla guida.


In ordine all’idoneità alla guida, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada stabilisce che la patente di guida non deve essere rilasciata o confermata a coloro che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Ciò vuol dire che la Commissione Medica Locale – organo deputato all’accertamento- ha dei margini di discrezionalità nel riconoscimento dell’idoneità alla guida e deve valutare in modo approfondito caso per caso se le condizioni del soggetto esaminato siano compatibili con la sicurezza della circolazione stradale.


Per tutelare il proprio genitore e gli altri, è opportuno valutare, eventualmente con l’aiuto di un medico legale e di un avvocato, la sussistenza dei presupposti per la nomina di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno, che sono figure previste dalla legge per proteggere i soggetti che si trovano nell’impossibilità - totale o parziale - di provvedere ai propri interessi per menomazioni fisiche o psichiche.


In ordine al timore di trovarsi nella necessità di dover risarcire eventuali danni provocati dal genitore ed accertati con sentenza, questa possibilità è da escludere finchè lo stesso è in vita, mentre, dopo il decesso del medesimo, per evitare il proprio subingresso al genitore nella titolarità delle situazioni attive e passive -quindi anche dei debiti- di quest’ultimo, si può ricorrere alla “rinuncia all’eredità” (art. 519 codice civile), che deve essere fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo dell’apertura della successione, che coincide con il luogo dell’ultimo domicilio del defunto.




Erminia Acri-Avvocato

Premi qui per tornare alla prima pagina

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
mail: direttore@lastradaweb.it
facebook: Neverland Formazione
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati