Violazioni al codice della strada.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

14 giugno 2008



E' valida la contestazione “orale”?



La Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 14668 del 3 giugno 2008, ha esaminato la questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione e della mancata consegna immediata del verbale stesso subito dopo la contestazione al trasgressore, da parte dell’agente accertatore, precisando che l’articolo 200 codice della strada, esige di regola la contestazione immediata e non l’immediatezza della verbalizzazione, e stabilendo che la contestazione deve ritenersi avvenuta immediatamente anche quando la consegna del verbale, per validi motivi, non sia eseguita contestualmente, purchè il trasgressore sia stato fermato, l’agente gli abbia indicato l’infrazione commessa e lo abbia messo in condizioni di formulare le proprie osservazioni, a propria discolpa.


Nel caso specifico, gli agenti della Polizia di Stato avevano fermato il trasgressore, gli avevano immediatamente e personalmente contestato le violazioni accertate consentendogli di formulare osservazioni, ma si erano trovati nell’impossibilità di redigere contestualmente il relativo verbale “per mancanza di formulario a seguito”. Questa motivazione è stata ritenuta dai giudicanti valida e logicamente accettabile in considerazione del fatto che gli agenti accertatori, appartenenti alla Polizia di Stato, erano a bordo di un’autovettura civile “per motivi di controllo del territorio” e, quindi, per eseguire compiti ulteriori rispetto a quelli relativi alla prevenzione ed all’accertamento delle infrazioni stradali.


Peraltro, il verbale era stato successivamente notificato al contravventore con l’espressa precisazione che gli agenti accertatori non avevano potuto redigere il verbale al momento della contestazione delle infrazioni “per mancanza di formulario a seguito” e, tra i motivi di contestazione giudiziale del verbale non era specificato quali delle garanzie previste dalla legge a difesa delle ragioni del trasgressore sarebbero state compromesse a causa della contestazione orale della violazione commessa.


Nella stessa sentenza la Corte ha ulteriormente ribadito che l’operazione di accertamento delle violazione al codice della strada si sviluppa in tre momenti: quello della contestazione, quello della verbalizzazione e quello della consegna della copia del verbale.


La contestazione deve essere immediata, però, ai sensi dell’art. 201 del codice della strada, quando essa non risulti in concreto possibile, il relativo verbale deve essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva. La verbalizzazione è successiva rispetto alla contestazione. Secondo l’art. 200 codice della strada, copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore, ma la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale -per validi motivi- non sia eseguita nello stesso momento, purchè il trasgressore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e gli abbia consentito di formulare le proprie osservazioni.




Erminia Acri-Avvocato

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