Elezione dell’amministratore condominiale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

10 dicembre 2007



Il costruttore può imporre un suo amministratore?



Secondo la disciplina del codice civile -art. 1129- è obbligatoria la nomina di un amministratore solo se in un condominio vi sono più di quattro condomini, ma, se i condomini sono meno di cinque, la nomina è comunque consentita.

Dato il carattere fiduciario del rapporto che lega l’amministratore ai condomini, l’elezione è attribuita esclusivamente all’assemblea condominiale e l’incarico può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica. Se, però l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso pure di un solo condomino.

Inoltre, le disposizioni sulla nomina dell’amministratore contenute nell’art.1129 c.c. sono definite inderogabili dall’art.1138 c.c.: ciò vuol dire che si tratta di regole che non possono subire modificazioni neppure con un regolamento contrattuale, approvato, cioè, da tutti i condomini.

Pertanto, la prassi secondo cui il costruttore, unico originario proprietario dell’edificio, si riserva il diritto di nominare l’amministratore del condominio per un certo periodo di tempo, facendo inserire tale clausola nei rogiti notarili, è da ritenere nulla, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, sicchè nonostante l’abitudine di far ratificare tale nomina dall’assemblea condominiale, è opportuno tenere presente che gli acquirenti-condomini sono liberi di convocare l’assemblea scegliendo qualsiasi altro candidato.





Erminia Acri-Avvocato

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