Quesiti legali-Pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e secondo coniuge.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

31 gennaio 2007

La convivenza pre-matrimoniale del secondo coniuge conta nella ripartizione del trattamento?


Mio marito, purtroppo, è venuto a mancare dopo 10 anni di convivenza e 5 di matrimonio. Io sono la seconda moglie. Vorrei sapere se la convivenza precedente al matrimonio ha valore ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra me e la ex moglie divorziata”.





Nella ripartizione del trattamento di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, è utilizzato il criterio della durata dei due matrimoni che, però, come precisato dalla Cassazione con la sentenza n. 15164/2003, non ha valore esclusivo, dovendo il giudice valutare, in relazione al singolo caso, anche ulteriori elementi, quali l’ammontare dell’assegno percepito dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, le condizioni di ciascun coniuge ed ogni altra circostanza particolare del caso concreto, tra cui anche la convivenza pre-matrimoniale del secondo coniuge con il coniuge deceduto, che può essere assunta dal giudice come elemento di valutazione e giustificare una ripartizione della pensione di riversibilità diversa da quella proporzionale alla durata dei rispettivi matrimoni.






Erminia Acri-Avvocato

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