Divisione ereditaria.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

7 aprile 2017


A quali condizioni è' divisibile un "immobile" tra i coeredi?



In tema di divisione ereditaria è previsto il frazionamento dell’immobile e l’attribuzione di quote omogenee ai coeredi, purché l’immobile sia "comodamente divisibile" (articolo 720 del codice civile).


La comoda divisibilità richiede, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero godimento e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, anche se in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva l’immobile, e non comporti una sensibile diminuzione di valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, in relazione alla normale destinazione e utilizzazione del bene stesso (come confermato dai giudici, v., tra tante, sentenza Corte di Cassazione 14 maggio 2004 n. 9203).


Ove la comoda divisibilità dell’immobile non sia possibile, l’immobile è attribuito al coerede titolare della quota maggiore - con addebito dell’eccedenza - o ai più coeredi che ne chiedano congiuntamente l’attribuzione.


Se nessuno dei coeredi può o vuole giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero bene, con i conseguenti addebiti, si fa luogo alla vendita all’incanto dell’immobile stesso.



Erminia Acri-Avvocato


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