Norme di circolazione stradale e mezzi di soccorso.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

1 settembre 2014


I mezzi di polizia e di soccorso in genere sono esonerati dall'osservanza delle normali prescrizioni di circolazione?



Il Codice della Strada (art.177) prevede che i conducenti dei veicoli adibiti a servizio di polizia, i mezzi soccorso, le autoambulanze, nell’espletamento di servizi urgenti, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico di allarme (sirena) e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu; ma sono comunque tenuti ad osservare le segnalazioni degli agenti del traffico ed a RISPETTARE LE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA E DILIGENZA (art.177, 2°comma).

Ciò vuol dire che il Legislatore ha inteso attribuire ai conducenti dei mezzi di polizia e in genere di soccorso la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione, senza esonerarli, però, dall’osservanza delle norme di prudenza e di cautela, allo scopo di evitare l’insorgere di condizioni di rischio per gli utenti della strada.

In proposito, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV penale, n.976/2014 ha confermato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui “anche nei casi di veicoli impegnati in servizi urgenti di istituto, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 177, comma 2, (C.d.S.), pur autorizzando il conducente di detto mezzo - qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale - non lo esonera dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida (esemplificando e con riferimento al caso di specie: il conducente in servizio urgente di istituto ben può tenere una velocità superiore al consentito, ma, allorchè giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, deve verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito)”.



Erminia Acri-Avvocato


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