Niente "cauzione" per contestare una contravvenzione stradale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

11 aprile 2004

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la cauzione sui ricorsi contro le multe.


Con la riforma del Codice della Strada, attuata col decreto-legge n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003, era stata introdotta - relativamente al giudizio instaurabile contro il verbale di contestazione d’infrazione alle norme sulla circolazione stradale - una norma che ammetteva il ricorso davanti al Giudice di Pace solo se veniva versata, all’atto del deposito del ricorso, "una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore", a pena di inammissibilità del ricorso.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.114 dell’8 aprile 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che imponeva il versamento della cauzione (art. 204-bis D.lgs. n. 285/92, come modificato del decreto-legge 151/2003), precisando che l’imposizione dell’onere economico contrasta con gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 24 (inviolabilità del diritto di difesa) della Costituzione.

"Il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento - afferma la Corte -, deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali".

La richiesta del pagamento di denaro, quindi, finiva col pregiudicare l’esercizio di diritti che la Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento precludeva lo svolgimento del giudizio, ostacolando, così, l’accesso alla tutela giurisdizionale, scoraggiato anche per l’ammontare dell’esborso pari alla metà del massimo edittale della sanzione, che era superiore alla misura della sanzione generalmente inflitta, in concreto, ai trasgressori.

Erminia Acri-Avvocato

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