Pillole psicolegali: ...e non vissero felici e contenti!
di Giorgio Marchese  ( direttore@lastradaweb.it )

di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

8 agosto 2007

Perché ci si può separare? Quali sono le modalità giuridiche?


  • Cos’è la separazione personale dei coniugi?

    La separazione personale è uno strumento che consente, alla coppia sposata in crisi, di allentare il vincolo matrimoniale, senza scioglierlo. Esso, infatti, comporta la sospensione di alcuni doveri nascenti dal matrimonio, in particolare il dovere di abitare insieme.

  • Quanti tipi di separazione esistono?

    La separazione dei coniugi può essere legale (giudiziale o consensuale) o di fatto.

  • La separazione consensuale

    La separazione consensuale, più rapida ed economica, può essere richiesta dai coniugi che hanno già raggiunto un accordo per la separazione. In questo caso i coniugi depositano in Tribunale un ricorso contenente le modalità della separazione così come concordate (determinazione dell’assegno, affidamento dei figli), presentando un’autocertificazione che sostituisce i certificati di residenza, stato di famiglia e matrimonio.

    Il Tribunale prende atto delle condizioni stabilite dai coniugi e, se le ritiene legali ed idonee a garantire gli interessi dei figli, convalida l’accordo dei coniugi con l’omologazione.

    Questa procedura si esaurisce in qualche mese e, a seguito della riforma di cui alla Legge n.80/2005, i coniugi compaiano personalmente all’udienza davanti al Presidente “con l’assistenza del difensore”.

  • La separazione giudiziale

    Alla separazione giudiziale si ricorre quando non si è raggiunto un accordo.

    Può essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi, con l’assistenza di un avvocato, in presenza di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o arrechino grave pregiudizio all’educazione dei figli.

    Il procedimento ha inizio con ricorso ed è suddiviso in due fasi: la prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale il quale tenta un accordo. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il giudice invita i coniugi ad abbandonare il procedimento di separazione giudiziale per adottare quello di separazione consensuale. Se la conciliazione non riesce, viene avviato un vero e proprio processo. Pertanto, i tempi di questa procedura sono più lunghi e i costi sono superiori rispetto alla separazione consensuale.

  • La separazione di fatto:

    Ricorre quando i coniugi decidono di non vivere più insieme senza ricorrere alle vie legali. Questo tipo di separazione non attenua gli obblighi derivanti dal matrimonio, e in pochi casi è importante per il diritto.

  • Effetti della separazione:

    - rimane il diritto - dovere di assistenza materiale;

    - rimangono gli obblighi verso i figli;

    - si scioglie la comunione dei beni;

    - sono sospesi alcuni obblighi sul piano dei rapporti personali tra i coniugi. Poiché la legge non li specifica è compito dei giudici individuarli. Certamente è sospeso il dovere di coabitazione. Si ritengono sospesi il dovere di assistenza morale e di collaborazione; secondo l’opinione prevalente è sospeso il dovere di fedeltà, ma permane il dovere di reciproco rispetto.

    I coniugi possono far cessare gli effetti della separazione con la riconciliazione, cioè con la ripresa della convivenza come marito e moglie.

     VALUTAZIONI PSICOLOGICHE

    La separazione rappresenta la conclusione di un rapporto, legata a più fattori che, comunque, evidenziano un carattere di superficialità nel valutare la possibilità di sposarsi senza prima un rodaggio di convivenza.

    Risulta evidente che non si sono potuti realizzare i presupposti di uno stare insieme, in senso, evolutivo, coinvolgente ed esclusivo.

    La scelta attuata nel separarsi, è fortemente condizionata dal livello maturativo dei partner:

    La separazione consensuale rappresenta il minore dei mali (soprattutto in presenza di figli);

    la separazione giudiziale si rende necessaria quando si è in presenza di coniugi immaturi, egocentrici, molto suscettibili e permalosi;

    la separazione di fatto esprime "stanchezza" e scarso rispetto della ricerca di situazioni chiare e nette.

     

    E. A. - Avvocato

    G. M. - Medico Psicoterapeuta

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