Fumare in treno non č un diritto!
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

26 gennaio 2015


Quando fumatori e non fumatori sono costretti a viaggiare nella stessa vettura, spesso, nascono polemiche. Come si conciliano le loro esigenze?


 

Nonostante negli ultimi anni si siano moltiplicate le campagne antifumo e le iniziative legislative dirette a tutelare la salute anche contro il fumo passivo (in particolare, la Legge 3/2003), sono frequenti gli scontri tra fumatori e non fumatori, specie negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I veicoli ferroviari costituiscono uno degli spazi dove maggiormente nascono le polemiche, soprattutto in periodi di sovraffollamento, in cui, non di rado, chi non fuma è costretto ad occupare posti nei compartimenti riservati ai fumatori, per mancanza di posti nelle vetture destinate ai non fumatori, ed a subire il fumo passivo, anche perché si crede che, trattandosi di zona riservata ai fumatori, non si possa avanzare alcuna richiesta di non fumare. Ciò non è vero!

Infatti, secondo l’art.28 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, non solo è vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, ma "il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo". Pertanto, quando si è costretti a viaggiare in una vettura riservata ai fumatori, per mancanza di posti nei compartimenti per non fumatori, si può pretendere che non si fumi, magari facendo presente le proprie esigenze al personale ferroviario, per evitare ‘scontri’ con gli altri viaggiatori.

D’altra parte, l’art. 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e l’art.2043 del codice civile impone l’obbligo di risarcire il danno a chiunque cagioni ad altri un ‘danno ingiusto’, intendendosi per ‘danno ingiusto’ la lesione di diritti primari, qual è il diritto alla salute; sicchè, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 7 maggio 1991 n. 202, l’art.32 della Costituzione, in collegamento con l’art. 2043 del codice civile, impone il divieto primario e generale di ledere la salute e consente la risarcibilita’ del danno alla salute provocato dal fumo altrui.

 

Erminia Acri-Avvocato

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