La ripartizione delle spese nella manutenzione del tetto.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

14 ottobre 2006

Come si ripartiscono tra i condomini le spese per la manutenzione del tetto?


Nella gestione condominiale, non di rado, sorgono controversie in ordine alla ripartizione tra i condomini delle spese per la manutenzione, la riparazione e la ricostruzione del tetto.Per individuare la disciplina applicabile al caso specifico, innanzitutto, occorre distinguere se il tetto è di proprietà comune o è di proprietà esclusiva di un condomino.


Se il tetto è di proprietà comune e copre tutto l’edificio, le spese di manutenzione devono essere sostenute da tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà (art.1117 e 1123 cod. civ.). Se le spese riguardano un tetto che, per la conformazione dello stabile, copre solo una parte dell’edificio, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto.


Quando, invece, il tetto è di proprietà esclusiva di un condomino, un terzo della spesa è a carico del proprietario esclusivo del tetto e due terzi devono essere ripartiti tra i proprietari degli immobili sottostanti (art.1126 cod. civ.).


Inoltre, occorre tenere presente che non rientra tra i poteri dell’assemblea condominiale l’eventuale modifica dei predetti criteri legali di ripartizione delle spese, che possono essere derogati solo in base ad una convenzione cui aderiscano tutti i condomini.




Erminia Acri -Avvocato-

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