Libertà di "parabolica" in condominio
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

29 aprile 2002

Può, il singolo condomino installare antenne sulle parti di sua proprietà o sulle parti comuni, anche ove l'edificio disponga già di un'antenna centralizzata?


Negli ultimi anni si è avuta un’importante evoluzione in tema di diritto all’installazione di antenne paraboliche riceventi, innanzi tutto con l’abolizione del nulla osta che veniva richiesto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni a coloro che si dotavano di impianto satellitare, poi con l’approvazione di una normativa (Legge n.66/2001) che disciplina le maggioranze necessarie per l’installazione di impianti satellitari centralizzati nell’ambito dei condomini.

Da una parte, ci si è battuti per il riconoscimento di un diritto all’antenna inteso come espressione del più ampio diritto alla libertà di informazione - opinione affermata costantemente dalla giurisprudenza -, dall’altra si è cercato di favorire la creazione di impianti centralizzati, capaci di soddisfare le esigenze di un gran numero di utenti, allo scopo di impedire la proliferazione indiscriminata di antenne paraboliche. Peraltro, anche nella più recente normativa europea (v. Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione n.351 del 27/06/2001) si riconosce l’esistenza di un ‘diritto all’antenna’ in funzione di un accesso maggiore dei consumatori e delle imprese alle tecnologie moderne, e si sottolinea l’importanza dell’antenna parabolica non solo sul piano economico, ma pure su quello culturale e sociale, linguistico, dell’informazione e dell’insegnamento a distanza; sicchè eventuali limitazioni al diritto in esame potrebbero risultare in contrasto con principi dell’Unione Europea, in particolare col principio di libera circolazione delle merci e dei servizi.

Vediamo, ora, quali sono i diritti dei singoli condomini in relazione all’installazione di antenne paraboliche, alla luce delle disposizioni contenuta nella legge 66/2001. Si tratta della legge di conversione del decreto legge n. 5/2001, recante disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, che, all’art. 2 bis comma 13, statuisce: "Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 primo comma del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136 terzo comma dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento dei benefici fiscali."

Ciò significa che sia in prima che in seconda convocazione ed indipendentemente dal fatto che nell’edificio esista già o meno un impianto centralizzato, la delibera concernente la creazione del nuovo impianto satellitare deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Si richiede, quindi, in ogni caso, anche in prima convocazione dell’assemblea, la maggioranza minima prevista dal Codice Civile per le semplici migliorie, mentre, normalmente, per le innovazioni occorrerebbe un consenso più ampio (cioè la maggioranza dei condomini che possiedano almeno 2/3 delle quote millesimali).

Per prassi si ritiene che le spese necessarie per installare in condominio un nuovo impianto centralizzato satellitare debbano essere ripartite in parti uguali tra i condomini, indipendentemente dal valore delle quote di proprietà, salvo diversa convenzione che disponga la ripartizione di dette spese secondo i millesimi di proprietà.

La realizzazione di impianto centralizzato satellitare è un atto di straordinaria amministrazione, pertanto, la relativa spesa ricade sui proprietari degli appartamenti e non sui conduttori o usufruttuari, eccetto che vi sia diverso accordo tra le parti.

Tuttavia, l’installazione dell’antenna parabolica centralizzata non impedisce al singolo condomino di montare un’antenna parabolica autonoma. Difatti, come confermato da sentenze della Cassazione, la liberta’ di antenna trova tutela nell’art.21 della Costituzione, che garantisce la liberta’ di manifestazione del pensiero "con ogni mezzo di diffusione". Pertanto, anche se l’edificio dispone gia’ di un’antenna centralizzata, il condomino può mettere un’antenna nel proprio appartamento o occupare con un’antenna parti comuni dell’edificio, come il lastrico solare, o il balcone del vicino - purchè vi sia una concreta situazione di necessita’, ma non certamente per tenere libero il proprio -, così come può far correre i cavi necessari nell’appartamento del vicino ed Il vicino non puo’ impedire agli installatori di passare attraverso la sua proprietà ne’ puo’ pretendere alcun indennizzo per il disturbo subito. E’ comunque necessario che fili e condutture siano disposti in modo tale da non creare problemi (D.P.R. 156/1973).

L’installazione dell’antenna ad iniziativa del singolo condomino può essere impedito se reca pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza dell’edificio, oppure se rovina il decoro architettonico della facciata, però in quest’ultima ipotesi la Cassazione sostiene che il diritto di antenna ha la precedenza su quello del decoro dell’edificio, salvo il caso di un’ingombrante parabolica sistemata su un edificio vincolato dal centro storico, in cui puo’ essere ravvisato il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Comunque i Comuni possono, a certe condizioni, imporre l’antenna centralizzata, ai sensi della legge n.249/1997.

Inoltre, la Cassazione non ritiene valide le disposizioni del regolamento condominiale che vietino l’antenna singola per imporre la centralizzata, pure se si tratti di regolamento contrattuale, mentre si ritiene che anche il regolamento approvato a maggioranza possa ‘gestire’ il diritto d’antenna, ad esempio impedendo l’installazione sui balconi e consentendola esclusivamente sul tetto.

L’installazione di antenna singola, quindi, è sempre possibile, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, coi limiti sopra individuati, salvo divieto di regolamento comunale. Ciò trova conferma nel decreto n. 55 del 11/2/1997 il quale da’ attuazione alla direttiva CEE 94/46,in cui, all’art. 6, si precisa che l’abbonamento alle radiodiffusioni nazionali costituisce titolo alla installazione ed utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da Satellite. L’ unica cosa richiesta ai possessori di antenne paraboliche, perciò, e’ il regolare pagamento del canone televisivo.

Erminia Acri - Avvocato

Si veda anche: Guida semplice su come  installare un’antenna fai da te


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