"Salve
Avv.to, vorrei sottoporLe un quesito: alla scadenza dell’incarico,
l’amministratore di condominio deve restituire tutti i documenti o
può trattenere qualcosa se afferma che gli spettano soldi dal
condominio? La ringrazio sin da ora. Cordialmente, G. D.”
L’incarico
di amministratore del condominio è considerato “un
ufficio di diritto privato” assimilabile al mandato con
rappresentanza, come tale soggetto alle disposizioni sul mandato.
Pertanto, sia in base all’art. 1713 cod. civ. sia in base
all’art. 1129 co. 8 cod. civ., l’amministratore cessato, per
qualunque causa, dalla carica, è tenuto a restituire ciò
che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio.
In
proposito, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che
devono essere restituiti tutti i documenti, di qualsiasi natura e
provenienza, relativi alla gestione condominiale, anche se riferiti
ad atti e rapporti compresi nei bilanci consuntivi già
approvati dall’assemblea e indipendentemente dal periodo di gestione
al quale siano riferiti e che l’ex amministratore
non
può trattenere i documenti inerenti alla gestione neppure ove
adduca di essere creditore del condominio per eventuali somme
anticipate per conto dello stesso.
L’omissione
della consegna, in ogni caso, espone l’ex amministratore alla
responsabilità
per eventuali danni
che
dovessero verificarsi.
Erminia
Acri-Avvocato
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