“Mi
scusi per il disturbo, ma ho un problema da risolvere con il mio
condominio e non so se ho ragione. L’amministratore in carica si è
rivolto ad un avvocato per fare emettere 3 decreti ingiuntivi ai
danni di 3 condomini per il mancato pagamento di spese ordinarie,
senza l’approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea. Prima di
andare da un avvocato e sostenere spese, vorrei sapere: è
consentito all’amministratore
chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condómini
morosi sulla base del solo bilancio “preventivo”? Grazie.
Saluti G. P.”
Quando
vi sono condòmini in ritardo nel pagamento delle spese
condominiali, l’amministratore può adire le vie legali
chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, cioè di un provvedimento che obbliga il condomino
moroso a pagare immediatamente le somme richieste, salva la
possibilità, per quest’ultimo, di fare opposizione e
dimostrare l’infondatezza della pretesa del condominio. Infatti,
l’art.
63, primo comma, disp. att. Codice civile, così dispone: “Per
la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall’assemblea, l’amministratore puo’ ottenere decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
Per
richiedere il decreto ingiuntivo e’ necessario allegare il
rendiconto, con la ripartizione delle spese, approvato
dall’assemblea, ma, secondo la giurisprudenza, l’amministratore
può agire anche sulla base del bilancio preventivo approvato,
non essendo necessario che sia approvato il consuntivo di fine anno
per procedere al recupero del credito (sentenza Corte di Cassazione
n.24229/08).
Erminia
Acri-Avvocato
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