“Gentile avvocato, sto per divorziare e mi è stato proposto, dal legale del mio ex marito, un assegno di divorzio ’una tantum’. Cos’è? Non potrò avere più un assegno mensile?
Grazie. Cordiali saluti. B.N.”
Requisito
necessario per il riconoscimento del diritto all’assegno è
la mancanza di ’mezzi adeguati ’o l’impossibilità di
procurarseli ’per ragioni oggettive’. Infatti, la legge n.898/70,
art.5, stabilisce che “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio
di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive”.
Tuttavia,
lo stesso art. 5, al comma 8, prevede che “su accordo delle
parti” la corresponsione può avvenire in unica
soluzione purchè questa sia ritenuta equa dal Tribunale, e che
in caso di liquidazione cumulativa di quanto dovuto a titolo di
assegno divorzile, non può essere proposta alcuna successiva
domanda di contenuto economico.
Pertanto,
l’assegno una tantum determina definitivamente i rapporti
patrimoniali tra gli ex coniugi.
Erminia
Acri-Avvocato
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