Quesiti legali-Pensione di reversibilità al coniuge divorziato.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 agosto 2018



I chiarimenti ad una gentile lettrice.



 

"Gentile Avvocato Erminia Acri, ho letto su La Strada una sua risposta a un quesito postole su pensione e reversibilità del coniuge divorziato (28/12/2007) e mi sono spaventata....

Sono divorziata e convivo da molti anni. Il mio compagno, divorziato SOLO dal 2006, ma separato dal 1999, ha avuto non pochi problemi con la sua ex moglie e sua figlia. Da qualche anno che la situazione sembra tranquilla, forse perché l’assegno di mantenimento di oltre 500 euro mensili e la parte di abitazione di spettanza al mio compagno è stata già donata alla figlia in sede appunto di divorzio. (altrimenti non si finiva più...) OVVIAMENTE il mio compagno, a seguito di questa situazione ha dovuto chiedere parecchi prestiti e il suo stipendio netto è di circa 800/900 euro (su cui paga l’affitto -dato che io pago ancora un mutuo di una casa dove risiede mia mamma, pensionata al minimo...) Io guadagno più o meno 1400 euro. Siccome avremmo deciso di sposarci il prossimo anno e il mio compagno è anche prossimo alla pensione vorrei sapere se la sua ex moglie DAVVERO, come mi pare d’aver capito dall’altra risposta, avrebbe ancora diritto a una quota di pensione o di buona uscita. Grazie in anticipo per la risposta. L. R."

 

 

 

Dopo il divorzio, nel caso di decesso dell’ex coniuge, sia il coniuge superstite sia il coniuge divorziato hanno diritto a percepire la pensione di reversibilità. In particolare, perchè il coniuge divorziato possa beneficiare della pensione occorre che lo stesso sia già titolare dell’assegno divorzile, che non si sia sposato nuovamente, e che l’assicurazione presso l’ente previdenziale dell’ex coniuge deceduto esistesse già al momento della sentenza di divorzio.

Come precisato dalla giurisprudenza, quando entrambi (coniuge superstite e coniuge divorziato) abbiano i requisiti per la pensione di reversibilità, l’ente previdenziale deve pagare a ciascuno la quota di spettanza sulla base di quanto stabilito con specifica sentenza dal tribunale, che, in genere, tiene conto soprattutto, anche se non soltanto, della durata dei rispettivi matrimoni.

 

Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, l’art. 12-bis della Legge n.898/70 richiede determinati requisiti perchè il coniuge divorziato abbia una parte del TFR spettante all’ex coniuge. In particolare, è necessario che:
- la fine del matrimonio sia attestata da una sentenza di scioglimento dello stesso che disponga la cessazione degli effetti civili;

- il coniuge divorziato non percepisca altri redditi oltre l’assegno di divorzio;

- lo stesso non si sia sposato nuovamente.

 

Nel calcolo della quota di TFR spettante all’ex coniuge, pari al 40%, si prendono in considerazione solo gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

 

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

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