Quesiti legali-Minori invalidi civili.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

7 dicembre 2017



Spetta la tredicesima sull'indennità di frequenza?



Ho bisogno di un chiarimento circa l’indennità di frequanza che mio figlio percepisce, non avendo compiuto il 18° anno di età. Ho sentito dire che sarebbe prevista anche la tredicesima mensilità sull’indennità di frquenza: posso richiederla ora, anche per gli anni passati?

 

 

 

L’indennità di frequenza secondo la Legge n.289/90, è concessa ai minori “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età" oppure ai minori “con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”, che non dispongano di un reddito annuo personale superiore ai limiti prescritti, ed è subordinata alla “frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap" oppure alla frequenza di “scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi."

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.13985/08, ha affermato che l’indennità di frequenza in favore dei minori invalidi di anni diciotto, che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 1 della legge n. 289 del 1990, è da ritenere spettante per tredici mensilità e la tredicesima deve essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso frequentato dal minore. Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione si è espressa in senso contrario, in altre occasioni, affermando che il diritto all’indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dall’art. 1 della legge n. 289 del 1990 è attribuito giusto il limite espressamente previsto dall’art. 2, commi 3 e 4, della stessa legge n. 289 del 1990 per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza, escludendo, conseguentemente, il diritto a esigere una tredicesima mensilità dell’indennità (sentenza n.16329/09).

 

Pertanto, stante il contrasto di orientamento sulla questione, si potrebbe fare un’apposita domanda all’ente erogatore dell’indennità per chiedere anche le tredicesime per gli anni precedenti, nei limiti della prescrizione, e, ove l’INPS rigetti la domanda valutare l’opportunità di ricorrere al Giudice.

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

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