Quesiti legali-Pignorabilitą pensioni.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

10 maggio 2015



Entro quali limiti č consentita per tributi dello Stato?



<<Erg. Avvocato, vorrei sapere in quale misura può essere pignorata una pensione di vecchiaia INPS, per tributi dovuti allo Stato. Grazie.>>


Originariamente, secondo le norme degli art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, nella legge n. 1155/36, e gli articoli 1 e 2 d.P.R. n.180/50, era esclusa la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS.

In seguito, con l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n.506/2002), sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, le norme degli art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli articoli 1 e 2 d.P.R. n.180/50, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito delle pensioni erogate dall’Inps, anziché prevedere: l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita; la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Pertanto, poiché i tributi dovuti allo Stato rientrano tra i “crediti qualificati”, nel caso in esame, la pignorabilità della pensione è da ritenere consentita, nei limiti di un quinto sull’intero ammontare della pensione .



Erminia Acri-Avvocato

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