Il
contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile è
l’atto con cui le parti si impegnano a concludere un futuro
contratto, detto “definitivo”, di compravendita di un
immobile alle condizioni prestabilite.
Talvolta,
oltre a determinare le condizioni del contratto definitivo, il
preliminare prevede il versamento anticipato del prezzo – in
tutto o in parte - da parte del compratore e, contestualmente, la
consegna dell’immobile da parte del venditore. In relazione a questi
casi si era creato un contrasto interpretativo, in giurisprudenza,
circa l’anticipazione degli effetti traslativi della proprietà del bene a fronte dell’immissione dell’acquirente nel godimento del
bene e del pagamento del prezzo. Il contrasto è stato risolto
dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.7930/08,
che ha precisato come sia proprio l’intento
delle parti, con lo stipulare un preliminare, quello di non volere
che si verifichino immediatamente gli effetti traslativi della
proprietà del bene, caratteristici del contratto definitivo.
Nella
situazione, frequente nella prassi contrattuale immobiliare, in cui
si intende soddisfare sollecitamente l’esigenza dell’acquirente di
avere la disponibilità del bene, nonché quella del
venditore di conseguire del denaro, con la
consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non
si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi perchè,
secondo la Corte “la disponibilità conseguita dal
promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di
comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare,
produttivo di effetti meramente obbligatori....Il godimento
esercitato sull’immobile dal promissario acquirente è a
titolo meramente obbligatorio: egli detiene il bene solo perché se ne prevede il futuro trasferimento e dunque ne riconosce la
proprietà all’altro”.
Pertanto,
escluso che in virtù della consegna avvenuta in occasione
della stipulazione del contratto preliminare si sia determinato il
trasferimento della proprietà dell’immobile, il promittente
acquirente, nel caso
in cui il contratto preliminare non sia eseguito nei termini pattuiti,
può agire giudizialmente per ottenere una sentenza che produca
gli effetti del contratto non concluso o la risoluzione del contratto
con risarcimento dei danni.
Erminia
Acri-Avvocato
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