Separazione ed affidamento dei figli.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

21 gennaio 2014



Inidoneo all'affido condiviso il genitore che non versa l'assegno di mantenimento per i figli.



La legge 8 febbraio 2006, n.54 ha modificato le previgenti regole in materia di affidamento dei figli, secondo cui i figli erano affidati o all’uno o all’altro dei genitori secondo il prudente apprezzamento del giudice o secondo gli accordi dei coniugi, stabilendo, in attuazione del principio della bigenitorialità, che, in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi.


In particolare, può essere disposto l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.


Pertanto, il giudice può derogare alla regola dell’affidamento condiviso e decidere per l’affido esclusivo ad uno dei due genitori quando l’affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per i figli stessi. Tale condizione è stata ritenuta sussistente dalla Corte di Cassazione nel caso del genitore che non versi ai figli l’assegno di mantenimento. La Corte, infatti, con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009, ha rigettato il ricorso di un padre che si opponeva all’affidamento esclusivo dei figli alla ex moglie, ma che non aveva mai provveduto a corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli.


E’ possibile, quindi, derogare alla regola dell’affidamento condiviso, come precisato nella citata sentenza, quando ricorra “nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.




Bibliografia:

- Famiglie e minori, di Vecchio G. (cur.) Chiappetta G. (cur.) edito da Edizioni Scientifiche Italiane, 2013

- Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013




Erminia Acri-Avvocato

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