“Buongiorno
spett.le avvocato, ho una figlia piccola con grave ipoacusia. Poiché
la mia bimba va all’asilo nido, potrebbe avere l’indennità
degli invalidi civili?”
L’indennità
di frequenza è una provvidenza prevista a favore degli
invalidi minorenni dalla Legge n.289/90.
Essa
viene concessa ai minori “con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni proprie dell’età" oppure ai minori
“con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio
migliore”, che non dispongano di un reddito annuo personale
superiore ai limiti prescritti, ed è subordinata alla “frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o
di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati,
purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel
trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di
persone portatrici di handicap" oppure alla frequenza di
“scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire
dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di
addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei
soggetti stessi."
L’INPS,
in passato, escludeva la concessione della prestazione ai bambini con
disabilità che frequentassero l’asilo nido, cioè fino
ai tre anni di età, sostenendo che l’asilo nido non potesse
essere considerato né una scuola né un centro di
riabilitazione, però, la sentenza della Corte Costituzionale
n.467/2002 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1 comma 3 della Legge n.289/90 nella parte in cui non
prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa
anche ai minori che frequentano l’asilo nido. Pertanto, l’indennità di frequenza deve essere erogata anche a questi ultimi.
Erminia
Acri-Avvocato
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