"Possiedo
un locale commerciale dato in affitto, a settembre 2019 il contratto
scadrà (è la terza scadenza). Vorrei aumentare il
canone di locazione o, se l’inquilino non accetta, fare la disdetta.
Quando devo inviare la richiesta di aumento del canone o di liberare
il locale alla scadenza del contratto? A cosa vado incontro? Devo
pagare all’inquilino un risarcimento in qualche modo?”
Il
contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni – se
si tratta di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove
anni in nove anni -, ma la rinnovazione non si realizza se una delle
parti comunica disdetta all’altra parte, a mezzo di lettera
raccomandata, almeno 12 mesi - 18 mesi nel caso di attività
alberghiere- prima della scadenza. Vi sono limiti per l’esercizio
della facoltà di diniego del rinnovo da parte del proprietario
solo in relazione alla prima scadenza contrattuale.
Ove
il contratto cessi per disdetta del proprietario, salvo alcuni casi,
all’inquilino spetta l’indennità d’avviamento,
disciplinata dall’art.34 della Legge n.392/78 che così dispone: <<In caso di cessazione del rapporto di
locazione relativo agli immobili adibiti ad uso industriale,
commerciale, artigianali, e alberghiero, che non sia dovuta a
risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a
una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri
1) e 2) dell’articolo 27 legge 392/78, ad una indennità pari a
18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività
alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari
all’importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora
l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa
attività o di attività incluse nella medesima tabella
merceologica che siano affini a quella già esercitata dal
conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un
anno dalla cessazione del precedente>>.
E’
necessaria la disdetta, nei tempi prescritti dalla legge, per fare la
proposta di un nuovo canone all’inquilino, che puo’ accettare o meno.
Erminia
Acri-Avvocato
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