Multe elevate dalla polizia municipale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

18 ottobre 2009



Valide anche fuori dai centri abitati?



Di fronte alle infrazioni al codice della strada rilevate nel territorio comunale ma fuori del centro abitato, ci si chiede se gli agenti ed ufficiali di polizia municipale hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto il territorio del comune, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all’interno che fuori dai centri abitati.


In proposito si riscontrano sentenze dei Giudici di Pace che riconoscono tale potere alla polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilità dall’art. 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ed all’art. 11 co.3 Codice della Strada, e sentenze che, invece, lo negano in base all’assunto della carenza di titolarità della polizia municipale ad esercitare attività accertativa e sanzionatoria se si tratta di strada appartenente ad ente diverso dal comune.


Tuttavia, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere rientrante nei compiti della Polizia Municipale l’accertamento delle infrazioni al codice della strada commesse nel territorio comunale anche se fuori del centro abitato considerato che che l’art. 11 co.3 Codice della Strada, che demanda al Ministero dell’Interno i servizi di Polizia Stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni ai Comuni per quanto concerne i centri abitati, attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi ed al loro coordinamento ma non alla delimitazione delle competenze della Polizia Municipale che è regolata dagli artt. 3 e 4 della legge n.65/1986 con riferimento all’intero territorio dell’ente di appartenenza. (Cassazione civ. n.3019/2002; n. 5558/2004). Conseguentemente i verbali dei vigili municipali sono considerati legittimi anche se l’attività di rilevazione dell’illecito è espletata su strade provinciali, purchè nel territorio del comune di appartenenza degli accertatori, e senza che sia necessaria alcuna autorizzazione a tali controlli da parte dell’ente proprietario della strada.



In particolare, anche dopo la recente riforma, l’espletamento dei servizi di polizia stradale è affidato, ai sensi dell’art.12 Codice della Strada:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.




Erminia Acri-Avvocato

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